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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 37 della legge istitutiva dei TAR, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la competenza per il giudizio di ottemperanza anche rispetto alle sentenze del giudice ordinario aventi come parte una pubblica amministrazione. Il meccanismo è conforme alla Costituzione.
Di cosa si tratta
Il TAR Sicilia (sezione di Catania) era chiamato a giudicare sull’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Siracusa — sezione lavoro — che condannava il Comune di Rosolini a riassegnare a un dipendente le mansioni e a corrispondere differenze retributive. Il Comune, pur avendo perso in appello, non eseguiva la sentenza. Il TAR ha dubitato della propria competenza ex art. 37 della legge n. 1034/1971 in tale situazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente censurava l’art. 37 della legge n. 1034/1971 in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione. In sostanza: può essere il giudice amministrativo a coattivamente dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario? Il rimettente riteneva che ciò creasse incoerenze di sistema e violasse il diritto di difesa e il principio del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. L’attribuzione al giudice amministrativo della competenza per il giudizio di ottemperanza anche rispetto alle sentenze del giudice ordinario nei confronti della P.A. è una scelta legislativa razionale, funzionale a garantire l’esecuzione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali contro gli enti pubblici.
Il principio
La competenza del TAR nel giudizio di ottemperanza — anche per sentenze del giudice ordinario — non viola la Costituzione: rappresenta un meccanismo processuale specifico per assicurare che le pubbliche amministrazioni rispettino i provvedimenti giurisdizionali, senza che ciò contrasti con i principi del giusto processo e del diritto di difesa.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio di ottemperanza?
Il giudizio di ottemperanza è il procedimento attraverso cui il creditore di una pubblica amministrazione inadempiente può chiedere al giudice di imporre coattivamente l’adempimento. Per le sentenze emesse nei confronti di enti pubblici, la competenza spetta al giudice amministrativo anche se la sentenza originaria è del giudice ordinario.
Perché il Comune non eseguiva la sentenza?
La mancata esecuzione delle sentenze da parte degli enti pubblici è un fenomeno purtroppo non infrequente nella realtà italiana, dovuto talvolta a difficoltà organizzative, talvolta a resistenze burocratiche. Il giudizio di ottemperanza è lo strumento con cui il dipendente può ottenere l’esecuzione coattiva, eventualmente con la nomina di un commissario ad acta.
Cosa è un commissario ad acta?
Il commissario ad acta è un soggetto nominato dal giudice dell’ottemperanza che si sostituisce all’amministrazione inadempiente nel compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza. È una forma di esecuzione in forma specifica propria del processo amministrativo.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio
- Art. 97 della Costituzione — principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
- Art. 113 della Costituzione — tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
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