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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’attribuzione al Prefetto — invece che al Presidente della Giunta regionale — del potere di emettere ordinanza sui ricorsi per violazioni del codice della strada. Il rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Taranto era chiamato a decidere su un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Taranto per violazioni del codice della strada. Il rimettente ha dubitato della legittimità dell’art. 4, comma 1-quinquies, del d.l. n. 151/2003 (modifiche al codice della strada), che attribuisce al Prefetto il potere di emettere ordinanza sui ricorsi amministrativi avverso le sanzioni stradali, anziché al Presidente della Giunta regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente censurava la norma in riferimento all’art. 76 della Costituzione (delega legislativa) e alla legge delega n. 85/2001, che prevedeva il conferimento di funzioni alle Regioni. Attribuire al Prefetto — organo statale — una funzione che la delega avrebbe invece assegnato alle Regioni avrebbe ecceduto i limiti della delega stessa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il giudice rimettente non aveva spiegato perché l’eventuale illegittimità della norma che attribuisce la competenza al Prefetto avrebbe inciso sull’esito del giudizio di opposizione pendente davanti a lui.
Il principio
La questione di ripartizione di competenze tra organi statali e regionali va sollevata da un giudice che stia applicando la norma di competenza e il cui giudizio dipenda dall’esito della questione. La mera applicazione di una norma non basta: occorre spiegare perché la diversa attribuzione della competenza cambierebbe l’esito del giudizio concreto.
Domande e risposte
Che cos’è il ricorso al Prefetto per violazioni del codice della strada?
Chi riceve una multa per violazione del codice della strada può presentare ricorso amministrativo al Prefetto (oggi denominato Prefetto-UTG) entro 60 giorni dalla contestazione, oppure direttamente al Giudice di pace. Il Prefetto decide in via amministrativa; contro la sua ordinanza è poi possibile l’opposizione giudiziaria.
Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?
L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo l’esercizio della funzione legislativa, ma fissa limiti precisi: la delega deve indicare i principi e criteri direttivi, l’oggetto e il tempo. Il Governo non può eccedere i limiti della delega, pena l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo adottato.
Esiste oggi ancora la figura del ricorso al Prefetto?
Sì. Ai sensi dell’art. 203 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), è tuttora possibile presentare ricorso al Prefetto del capoluogo della provincia in cui è stato commesso il reato entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della multa.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — delega legislativa al Governo: principi, criteri e limiti
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