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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato — tramite l’Agenzia del demanio — escludere le Regioni dal procedimento di alienazione di aree del demanio idrico. La circolare impugnata dalla Regione Lombardia violava il principio di leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali.

Di cosa si tratta

Nel 2003 l’Agenzia del demanio ha emanato una circolare per disciplinare l’alienazione di aree del patrimonio e del demanio idrico statale (art. 5-bis, d.l. n. 143/2003). La Regione Lombardia ha promosso un conflitto di attribuzioni lamentando che la circolare escludesse qualsiasi coinvolgimento regionale nel procedimento, nonostante la gestione del demanio idrico spetti in misura prevalente alle Regioni in base al d.lgs. n. 112/1998.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Lombardia ha impugnato la circolare dell’Agenzia del demanio del 23 settembre 2003 per violazione degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Il conflitto riguardava le modalità di cessione di aree demaniali idriche interessate da sconfinamenti edilizi su fondi attigui privati.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso: ha dichiarato che non spetta allo Stato, attraverso l’Agenzia del demanio, escludere la partecipazione delle Regioni al procedimento di alienazione di aree del demanio idrico statale situate nel loro territorio. La circolare, non prevedendo alcuna forma di coinvolgimento regionale, violava il principio di leale collaborazione.

Il principio

Nelle materie in cui la gestione dei beni demaniali è attribuita alle Regioni dalla legge, lo Stato non può disciplinare unilateralmente i procedimenti di alienazione senza coinvolgere l’ente regionale: il principio di leale collaborazione impone meccanismi di consultazione e raccordo, anche quando la norma primaria non li preveda espressamente.

Domande e risposte

Che cosa è il demanio idrico e chi lo gestisce?

Il demanio idrico comprende fiumi, laghi, canali e corsi d’acqua di proprietà pubblica. In base al d.lgs. n. 112/1998, la gestione operativa spetta alle Regioni e agli enti locali competenti per territorio, che introitano anche i canoni di utilizzo.

Cosa prevede l’art. 5-bis del d.l. n. 143/2003?

Consente l’alienazione di aree demaniali interessate da sconfinamenti edilizi (entro tre metri dai confini) realizzati prima del 31 dicembre 2002. La circolare impugnata applicava questa norma senza alcun coinvolgimento delle Regioni nel procedimento.

Qual è l’effetto pratico della sentenza?

Lo Stato deve garantire la partecipazione regionale ai procedimenti di sdemanializzazione del demanio idrico. Le alienazioni già perfezionate in base alla circolare annullata restano soggette a valutazione caso per caso.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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