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La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della legge della Regione Marche che attribuisce alle Province — e non allo Stato — la competenza ad elaborare i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (direttiva Seveso II). La norma regionale non viola il riparto costituzionale di competenze.

Di cosa si tratta

La direttiva europea 96/82/CE (Seveso II), recepita con il d.lgs. n. 334/1999, impone la redazione di piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. La Regione Marche, con la legge n. 18/2004, ha attribuito tale competenza alle Province. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma sostenendo che spettasse allo Stato.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorrente sosteneva che l’art. 6, comma 3, della legge regionale Marche n. 18/2004, nel devolvere l’elaborazione del piano di emergenza esterna alla Provincia, violasse l’art. 117, secondo comma, lettere a), f) e s), e terzo comma, nonché l’art. 118 della Costituzione. In sostanza, la materia rientrerebbe nella competenza esclusiva dello Stato per i profili di sicurezza e protezione civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La norma regionale si limita ad attuare le disposizioni del d.lgs. n. 334/1999 che già prevede il coinvolgimento delle autorità locali nella pianificazione dell’emergenza, operando in un ambito di competenza concorrente riconosciuto dalla Costituzione.

Il principio

In materia di protezione civile e rischio industriale, la Regione può attribuire alle Province competenze attuative nella redazione dei piani di emergenza esterna, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa statale di principio e della disciplina europea di recepimento.

Domande e risposte

Cosa sono i piani di emergenza esterna?

Sono documenti che stabiliscono le misure da adottare all’esterno di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante per proteggere la popolazione e l’ambiente. Devono essere predisposti dall’autorità competente e coordinati con il piano di emergenza interno aziendale.

Perché la Regione poteva attribuire la competenza alla Provincia?

La materia è di competenza concorrente tra Stato e Regioni. Il d.lgs. n. 334/1999 prevede già il coinvolgimento delle autorità locali nell’iter pianificatorio, cosicché la legge regionale si è limitata a specificare il livello sub-regionale competente.

Quali parametri costituzionali erano in gioco?

Art. 117 Cost. (riparto di competenze legislative), in particolare il secondo comma lettere a), f) e s) per le competenze esclusive statali, e il terzo comma per le materie concorrenti come la protezione civile.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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