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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 57/2001 in materia di risarcimento del danno da incidente stradale. Il rimettente non aveva adeguatamente valutato la rilevanza della questione alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Roma, nel corso di una causa per risarcimento danni da un incidente stradale avvenuto nel 2001, ha sollevato questione di legittimità sull’art. 5 della legge n. 57/2001 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) per preteso contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 41 della Costituzione. Si trattava della seconda ordinanza di rimessione dallo stesso giudice sul medesimo giudizio.

La questione di legittimità costituzionale

L’art. 5 della legge n. 57/2001 regola i criteri di liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali. Il Giudice di pace aveva già rimesso la stessa questione, ma la Corte — con ordinanza n. 64/2004 — aveva restituito gli atti per una nuova valutazione della rilevanza alla luce dell’art. 23, comma 3, della legge n. 273/2002 che aveva modificato il comma 4 dell’art. 5. Il rimettente ha reiterato la questione sostenendo che la modifica riguardasse solo il comma 4 e non le restanti disposizioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva fornito motivazione adeguata sulla perdurante rilevanza della questione dopo l’intervento legislativo del 2002, limitandosi ad affermare, senza approfondimento, che esso riguardasse solo il comma 4.

Il principio

Quando la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza alla luce di uno jus superveniens, la successiva ordinanza di rimessione deve illustrare specificamente e motivatamente perché le modifiche legislative non incidono sulla questione sollevata. La mancanza di tale motivazione rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa significa “restituzione degli atti” al giudice rimettente?

La Corte, anziché decidere nel merito, restituisce gli atti al giudice che ha sollevato la questione affinché rivaluti la rilevanza alla luce di modifiche normative sopravvenute. È una tecnica processuale che evita decisioni su questioni divenute ipotetiche.

Perché l’art. 5 della legge n. 57/2001 era controverso?

La norma stabiliva soglie e criteri per la liquidazione del danno biologico nei sinistri stradali, con tabelle fisse. La critica era che tali criteri limitassero irragionevolmente il risarcimento integrale del danno alla persona.

Quali diritti costituzionali erano invocati?

Il rimettente invocava gli artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (diritto alla salute) e 41 (libertà d’impresa) della Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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