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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle questioni sollevate da Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro il comma 556 della legge finanziaria 2006 sull’Osservatorio per il disagio giovanile e il Fondo per le comunità giovanili. La norma era stata integralmente sostituita dalla finanziaria 2007 e non aveva mai avuto applicazione concreta.

Di cosa si tratta

Tre Regioni avevano impugnato il comma 556 della legge finanziaria 2006 (l. n. 266/2005), che istituiva un Osservatorio per il disagio giovanile e un Fondo per le comunità giovanili presso la Presidenza del Consiglio, senza prevedere intese con le Regioni. Le Regioni ritenevano violata la loro competenza in materia di tutela della salute e politiche sociali.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia avevano promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 556, della legge n. 266/2005 in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, contestando l’istituzione di un fondo settoriale senza ripartizione tra le Regioni e senza intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La decisione della Corte

Cessazione della materia del contendere. Il comma 556 era stato integralmente sostituito dal comma 1293 della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006), che aveva ridisegnato l’Osservatorio e il Fondo prevedendo l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, l’Osservatorio non era mai stato istituito e il Fondo non era mai stato utilizzato: nessuna applicazione concreta della norma impugnata.

Il principio

Quando una norma impugnata in via principale viene integralmente sostituita da una norma successiva che elimina i profili di illegittimità contestati, e la norma originaria non ha ricevuto applicazione, la Corte dichiara cessata la materia del contendere: viene meno l’interesse a una pronuncia di illegittimità costituzionale su una disposizione ormai priva di effetti.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere» nei giudizi costituzionali?

È una declaratoria con cui la Corte prende atto che il motivo del contendere è venuto meno: di solito perché la norma impugnata è stata abrogata o sostituita in modo da soddisfare le doglianze del ricorrente, e non ha prodotto effetti permanenti da rimuovere.

Quando lo Stato può istituire fondi settoriali nelle materie di competenza regionale?

La giurisprudenza costituzionale ammette fondi settoriali statali nelle materie concorrenti solo se le modalità di distribuzione prevedono l’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e se sono rispettati i criteri di sussidiarietà e leale collaborazione.

Le Regioni hanno competenza sulla prevenzione delle tossicodipendenze?

Sì, si tratta di materia che rientra principalmente nella tutela della salute e nelle politiche sociali, di competenza concorrente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Lo Stato può porre solo principi fondamentali, non discipline puntuali di dettaglio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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