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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 201, comma 1-bis, lett. e), del Codice della strada, che consente di contestare in modo differito le infrazioni accertate tramite autovelox gestito dalla polizia stradale. La norma non viola né il diritto di difesa né il principio di uguaglianza: la contestazione differita risponde a oggettive esigenze operative e la tutela giurisdizionale rimane integra.
Di cosa si tratta
Un automobilista aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità rilevato tramite autovelox, senza contestazione immediata. Aveva impugnato la sanzione davanti al Giudice di pace di San Pietro Vernotico, il quale aveva sollevato questione di costituzionalità ritenendo che l’omessa contestazione immediata violasse il diritto di difesa e creasse una disparità di trattamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di San Pietro Vernotico ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 201, comma 1-bis, lett. e), d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui consente la contestazione differita delle infrazioni accertate tramite apparecchiature di rilevamento gestite dalla polizia stradale quando il veicolo non può essere fermato in tempo utile.
La decisione della Corte
Ordinanza di manifesta infondatezza, confermando il precedente costituito dall’ordinanza n. 307/2006 della stessa Corte. L’omissione della contestazione immediata di un’infrazione amministrativa non viola il diritto di difesa, che può essere esercitato integralmente nella fase giurisdizionale successiva all’ordinanza-ingiunzione. L’uso degli autovelox non è rimesso all’arbitrio dell’amministrazione ma è disciplinato per legge.
Il principio
La contestazione immediata di un’infrazione stradale è un principio generale ma non assoluto: ammette deroghe quando le caratteristiche della violazione o le circostanze di luogo e di tempo rendano impossibile fermare il veicolo in sicurezza. In questi casi la tutela del diritto di difesa è assicurata in sede giurisdizionale, dopo l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione.
Domande e risposte
Posso fare ricorso contro una multa da autovelox anche senza contestazione immediata?
Sì. La tutela giurisdizionale avviene dopo l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto: puoi presentare osservazioni scritte all’ufficio prefettizio e poi, se necessario, ricorrere al Giudice di pace o al Prefetto. La mancanza di contestazione in loco non preclude alcun rimedio.
L’autovelox può essere usato ovunque senza autorizzazione?
No. L’art. 4 del d.l. n. 121/2002 predetermina per legge i casi e le strade in cui è consentito l’impiego di apparecchiature di rilevamento a distanza. Al di fuori di quelle ipotesi è necessaria una valutazione del Prefetto sull’esistenza di condizioni oggettive che lo giustifichino.
La disparità tra chi riceve la multa di persona e chi la riceve per posta è costituzionalmente illegittima?
No, secondo la Corte. Le due situazioni non sono comparabili: nel secondo caso la contestazione immediata era oggettivamente impossibile, e la legge ha disciplinato la deroga proprio per garantire la sicurezza stradale senza creare arbitri dell’amministrazione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire e difendersi in giudizio
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