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Con la sentenza n. 81 del 2007 la Corte costituzionale giudica il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione Toscana n. 66 del 2005 sulla pesca marittima. La Corte dichiara inammissibili alcune questioni per vizi formali del ricorso e non fondate le questioni sostanziali, riconoscendo che la Regione Toscana ha legiferato nell’ambito della propria competenza concorrente in materia di pesca marittima, nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva adottato la legge n. 66 del 2005 per disciplinare le attività di pesca marittima e gli interventi a sostegno della pesca e dell’acquacoltura nel proprio territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse disposizioni della legge regionale, sostenendo che invadessero competenze legislative esclusive dello Stato in materia di politica estera (inclusi i rapporti con l’Unione europea), di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, e di ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge regionale toscana n. 66 del 2005 in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere a), e) ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione. Le censure riguardavano principalmente le norme regionali su licenze di pesca, modalità di esercizio della pesca marittima e distretti di pesca.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili alcune questioni per vizi formali: l’art. 1, comma 2 (non incluso nella delibera ministeriale che autorizza il ricorso) e alcune altre norme per la discordanza tra epigrafe del ricorso e indicazioni della relazione ministeriale. Per le questioni ammissibili, la Corte le dichiara non fondate: le norme regionali impugnate rientrano nella competenza concorrente della Regione in materia di pesca marittima e non violano i principi fondamentali statali né le competenze esclusive dello Stato.
Il principio
Nel ricorso governativo avverso leggi regionali, le specifiche disposizioni impugnate devono essere indicate con precisione tanto nell’epigrafe del ricorso quanto nella relazione ministeriale. La discordanza tra questi due atti determina inammissibilità della questione per le disposizioni non concordanti. Nel merito, la competenza regionale concorrente in materia di pesca marittima consente alla Regione di disciplinare le licenze e le modalità di esercizio nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Domande e risposte
Perché alcune questioni sono state dichiarate inammissibili per vizi formali?
Perché il ricorso governativo contro le leggi regionali deve individuare con precisione le specifiche norme ritenute illegittime. Se tra l’epigrafe del ricorso e la relazione del Ministro per gli affari regionali (che esprime la scelta politica del Governo) vi è discordanza, la questione relativa alle norme non concordanti è inammissibile.
La pesca marittima è materia di competenza regionale o statale?
Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la pesca marittima è materia di competenza legislativa concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni disciplinano i dettagli. La pesca nelle acque interne era già regionale prima della riforma; la pesca in mare ha acquisito rilievo regionale con il nuovo art. 117 Cost.
Cosa ha sostenuto lo Stato a proposito dei distretti di pesca regionali?
Lo Stato sosteneva che la disciplina dei distretti di pesca toscani interferisse con i regolamenti comunitari sulla politica comune della pesca e con la competenza statale in materia di politica estera (art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.). La Corte ha ritenuto non fondata questa censura, riconoscendo la legittimità dell’intervento regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative, parametro principale del giudizio
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative, parametro del ricorso
- Art. 120 della Costituzione — potere sostitutivo del Governo, parametro del ricorso
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