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Con la sentenza n. 82 del 2007 la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 148, della legge finanziaria 2006, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. La norma imponeva alle Regioni a statuto speciale di concordare con il Ministero dell’economia, entro il 31 marzo, il livello delle spese, prevedendo che in caso di mancato accordo si applicassero le disposizioni per le Regioni ordinarie. La Corte ritiene la disciplina compatibile con l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2006 aveva esteso il patto di stabilità interno alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, imponendo loro di concordare ogni anno entro il 31 marzo il livello delle spese con il Ministero dell’economia. In caso di mancato accordo, si sarebbero applicate le stesse regole delle Regioni ordinarie. La Regione Friuli-Venezia Giulia contestava questa disciplina come lesiva della propria specialità finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato l’art. 1, comma 148, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento alla legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia) e alle norme del Titolo V della Costituzione, in collegamento con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. La Regione sosteneva che la disciplina del mancato accordo svuotasse il principio di specialità della propria finanza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Il legislatore statale ha il potere di coinvolgere le autonomie speciali nel patto di stabilità interno, il cui scopo è assicurare il rispetto dei vincoli europei sul disavanzo pubblico. Il termine del 31 marzo per l’accordo non è perentorio e la previsione del regime ordinario in caso di mancato accordo è già contemplata nelle normative di attuazione degli statuti speciali. Non si lede il principio dell’accordo, che rimane la modalità ordinaria di determinazione dei vincoli finanziari per le autonomie speciali.
Il principio
Le Regioni a statuto speciale sono tenute a contribuire al rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall’ordinamento europeo. Il legislatore statale può imporle di concordare annualmente il livello delle spese con il Ministero dell’economia, prevedendo che il mancato accordo comporti l’applicazione delle regole ordinarie, senza che ciò leda il principio di specialità finanziaria, purché il termine non sia perentorio e il regime ordinario operi solo come soluzione residuale.
Domande e risposte
Le Regioni a statuto speciale sono soggette al patto di stabilità interno?
Sì. La Corte ha confermato più volte che anche le autonomie speciali devono partecipare al risanamento della finanza pubblica e al rispetto dei vincoli europei. La loro specialità finanziaria non le esenta dal coordinamento della finanza pubblica nazionale.
Perché la Regione Friuli-Venezia Giulia riteneva illegittima la norma?
Perché temeva che il meccanismo del mancato accordo consentisse allo Stato di “trascinare inutilmente le trattative” fino al 31 marzo, facendo automaticamente scattare il regime ordinario anche quando la Regione fosse disponibile all’accordo ma lo Stato non lo fosse. La Corte ha ritenuto che il termine non sia perentorio e che il rischio paventato sia evitabile in via interpretativa.
Cosa cambia per le Regioni speciali rispetto alle Regioni ordinarie nel patto di stabilità?
Per le Regioni speciali, la disciplina del patto si applica attraverso un accordo specifico con il Ministero dell’economia, che tiene conto della loro specialità finanziaria e delle diverse funzioni legislative e amministrative. Per le Regioni ordinarie, i vincoli sono stabiliti direttamente dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali, rilevante nel giudizio
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