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Con la sentenza n. 80 del 2007 la Corte costituzionale, pronunciandosi su un conflitto di attribuzioni proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, dichiara che non spetta allo Stato disporre, con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, verifiche sulle liste di attesa sanitarie, e annulla i relativi atti ministeriali e del NAS. La Corte afferma che la competenza in materia di sanità appartiene alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Di cosa si tratta
Nel maggio 2005 il Ministro della salute, richiamando la legge finanziaria 2005 e una intesa Stato-Regioni, aveva inviato alla Provincia autonoma di Bolzano una lettera annunciando verifiche sulle liste di attesa sanitarie e aveva disposto ispezioni dei NAS di Trento presso strutture ospedaliere provinciali. La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni sostenendo che la competenza sanitaria le spetta in via esclusiva in forza dello statuto speciale.
La questione di legittimità costituzionale
La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato, deducendo la violazione delle proprie competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti sanitari (art. 4, primo comma, n. 7 dello statuto speciale) e di igiene e sanità (art. 9, primo comma, n. 10), riservate alla Provincia in via primaria e concorrente. Il parametro invocato è lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972).
La decisione della Corte
La Corte accoglie il ricorso: dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della salute, disporre verifiche sulle liste di attesa con efficacia nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Annulla per l’effetto la lettera ministeriale del 5 maggio 2005, la nota del direttore generale del Ministero della salute e il verbale del NAS di Trento del 18 maggio 2005. La competenza sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, in forza dello statuto speciale, esclude l’esercizio di poteri di verifica statali diretti nei confronti della Provincia stessa.
Il principio
Le Province autonome di Trento e Bolzano, in forza dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, hanno competenza primaria e concorrente in materia sanitaria che esclude poteri di verifica diretti dello Stato nei loro confronti. Anche le attribuzioni ministeriali di verifica sui livelli essenziali di assistenza non possono dispiegarsi nei confronti delle Province autonome con le medesime modalità previste per le Regioni ordinarie.
Domande e risposte
Cosa sono le liste di attesa sanitarie in questo contesto?
Sono i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero, su cui il Ministero della salute intendeva condurre verifiche a livello nazionale. Le verifiche del NAS avevano riscontrato che nella Provincia di Bolzano i tempi di attesa erano “molto inferiori” rispetto agli standard nazionali.
Perché la Provincia autonoma di Bolzano ha una competenza sanitaria più ampia delle Regioni ordinarie?
Perché il d.P.R. n. 670 del 1972, che approva lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, attribuisce alla Regione la competenza primaria sull’ordinamento degli enti sanitari e alle Province autonome la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità. Queste competenze sono più ampie di quelle spettanti alle Regioni ordinarie.
Il Ministero della salute non può mai effettuare controlli sanitari nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano?
Non può farlo unilateralmente con efficacia diretta nei confronti della Provincia, disconoscendo le competenze statutarie. Le verifiche nazionali sui livelli essenziali di assistenza possono svolgersi nel rispetto delle competenze provinciali e secondo le modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, rilevante per la tutela della salute
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative, parametro evocato nel conflitto
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