Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relative al procedimento semplificato di liquidazione degli onorari degli avvocati (artt. 28-29, l. n. 794/1942). Il Consiglio di Stato chiedeva se tale procedimento dovesse applicarsi anche al giudizio amministrativo.
Di cosa si tratta
Un avvocato che aveva prestato attività difensionale in un giudizio amministrativo aveva azionato il procedimento speciale e semplificato per la liquidazione degli onorari davanti al TAR dell’Abruzzo (art. 28, legge n. 794/1942). Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione: quel procedimento — secondo la costante giurisprudenza — si applica solo ai giudizi civili, non a quelli amministrativi. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha impugnato gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono che il procedimento camerale di liquidazione degli onorari si applichi anche al giudizio amministrativo, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili le questioni in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. (non pertinenti con il thema decidendum) e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la scelta del legislatore di riservare il procedimento semplificato al settore civile non è irragionevole, tenuto conto della differenza strutturale tra i due ordinamenti processuali.
Il principio
Il legislatore può legittimamente limitare il procedimento camerale di liquidazione degli onorari degli avvocati ai soli giudizi civili, senza estenderlo ai giudizi amministrativi, in quanto i due sistemi processuali presentano differenze strutturali che giustificano una disciplina differenziata senza violare i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.
Domande e risposte
Cos’è il procedimento semplificato di liquidazione degli onorari?
È un procedimento camerale introdotto dalla legge n. 794/1942 che consente all’avvocato di ottenere rapidamente la liquidazione del proprio compenso dal giudice che ha trattato la causa civile, senza dover instaurare un ordinario giudizio di cognizione.
Perché non si applica al giudizio amministrativo?
Secondo il diritto vivente, la legge n. 794/1942 si riferisce espressamente alle «prestazioni giudiziali in materia civile». Il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno costantemente escluso il giudizio amministrativo dall’ambito applicativo della norma.
Come può quindi l’avvocato recuperare i propri compensi in ambito amministrativo?
Deve instaurare un ordinario giudizio civile davanti al Tribunale competente per ottenere la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, senza potersi avvalere del procedimento semplificato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza nel diritto alla retribuzione professionale
- Art. 24 della Costituzione — tutela giurisdizionale del credito
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione del Consiglio di Stato
- Art. 113 della Costituzione — tutela contro gli atti della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.