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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. e non fondata quella in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., relative al procedimento semplificato di liquidazione degli onorari degli avvocati (artt. 28-29, l. n. 794/1942). Il Consiglio di Stato chiedeva se tale procedimento dovesse applicarsi anche al giudizio amministrativo.

Di cosa si tratta

Un avvocato che aveva prestato attività difensionale in un giudizio amministrativo aveva azionato il procedimento speciale e semplificato per la liquidazione degli onorari davanti al TAR dell’Abruzzo (art. 28, legge n. 794/1942). Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione: quel procedimento — secondo la costante giurisprudenza — si applica solo ai giudizi civili, non a quelli amministrativi. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato ha impugnato gli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, non consentono che il procedimento camerale di liquidazione degli onorari si applichi anche al giudizio amministrativo, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili le questioni in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. (non pertinenti con il thema decidendum) e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: la scelta del legislatore di riservare il procedimento semplificato al settore civile non è irragionevole, tenuto conto della differenza strutturale tra i due ordinamenti processuali.

Il principio

Il legislatore può legittimamente limitare il procedimento camerale di liquidazione degli onorari degli avvocati ai soli giudizi civili, senza estenderlo ai giudizi amministrativi, in quanto i due sistemi processuali presentano differenze strutturali che giustificano una disciplina differenziata senza violare i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.

Domande e risposte

Cos’è il procedimento semplificato di liquidazione degli onorari?

È un procedimento camerale introdotto dalla legge n. 794/1942 che consente all’avvocato di ottenere rapidamente la liquidazione del proprio compenso dal giudice che ha trattato la causa civile, senza dover instaurare un ordinario giudizio di cognizione.

Perché non si applica al giudizio amministrativo?

Secondo il diritto vivente, la legge n. 794/1942 si riferisce espressamente alle «prestazioni giudiziali in materia civile». Il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno costantemente escluso il giudizio amministrativo dall’ambito applicativo della norma.

Come può quindi l’avvocato recuperare i propri compensi in ambito amministrativo?

Deve instaurare un ordinario giudizio civile davanti al Tribunale competente per ottenere la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, senza potersi avvalere del procedimento semplificato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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