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La Corte annulla la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Fabrizio Cicchitto sulla magistrata Maria Clementina Forleo. Le affermazioni — accusare un giudice di motivazione politica — non erano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ma diffamazione extra-funzionale.
Di cosa si tratta
Il deputato Fabrizio Cicchitto aveva rilasciato all’agenzia ANSA, nei giorni 25 gennaio e 4 febbraio 2005, dichiarazioni molto dure contro il GUP di Milano Maria Clementina Forleo, accusandola di avere emesso una sentenza «aberrante» motivata da «solidarietà con la resistenza irachena» e dalla militanza politica di sinistra. Il Tribunale di Roma procedeva per diffamazione. La Camera aveva deliberato la insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, lamentando che la delibera di insindacabilità adottata il 26 gennaio 2006 invadeva la sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria, poiché le dichiarazioni di Cicchitto non erano «opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni» di parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che non spettava alla Camera deliberare l’insindacabilità e annulla la delibera. Le dichiarazioni di Cicchitto erano esternazioni rese a mezzo agenzia di stampa, prive di nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare: il deputato non stava esercitando una funzione tipicamente parlamentare (intervento in aula, interrogazione, ecc.) bensì esprimeva giudizi personali sulla condotta di un magistrato.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, ossia in un contesto in cui il parlamentare agisce come tale. Le dichiarazioni rese ai media su questioni di pubblico interesse, pur da un membro del Parlamento, non godono di tale copertura se non presentano un nesso funzionale diretto con atti parlamentari tipici.
Domande e risposte
Cos’è l’insindacabilità parlamentare?
È il principio dell’art. 68, primo comma, Cost. per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. È una garanzia funzionale posta a tutela dell’autonomia del Parlamento, non un privilegio personale del parlamentare.
Perché le dichiarazioni di Cicchitto non erano coperte?
Non c’era alcun atto parlamentare tipico (discorso, interrogazione, proposta di legge) a cui le dichiarazioni rese all’ANSA potessero essere ricondotte come «divulgazione esterna». Il nesso funzionale, che è il requisito essenziale, mancava del tutto.
Cosa succede dopo l’annullamento della delibera?
Il processo penale per diffamazione davanti al Tribunale di Roma può riprendere. L’annullamento della delibera rimuove l’ostacolo procedurale che la Camera aveva frapposto alla prosecuzione del giudizio.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni parlamentari e suoi limiti
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.