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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimo l’art. 1, comma 560, della legge finanziaria 2007 nella parte in cui si applica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le norme sul contenimento delle spese di personale degli enti locali non possono vincolare le autonomie speciali che hanno proprie regole statutarie.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 560) imponeva agli enti locali — incluse le Province autonome — di non incrementare il numero di incarichi dirigenziali a tempo determinato rispetto all’anno precedente. La Provincia autonoma di Trento ha sostenuto che questa norma statale non poteva applicarsi a essa, poiché il suo statuto speciale le garantisce competenza propria in materia di organizzazione degli uffici.

La questione di legittimità costituzionale

La Provincia autonoma di Trento ha impugnato l’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., dell’art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e del d.lgs. n. 266/1992 in materia di rapporti tra leggi statali e leggi provinciali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 560, della legge n. 296/2006, «nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano». Le autonomie speciali hanno una sfera di competenza normativa propria che lo Stato non può comprimere con norme di dettaglio sull’organizzazione del personale.

Il principio

Le norme statali di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull’organizzazione degli uffici e del personale non possono applicarsi alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome se contrastano con le competenze loro riconosciute dai rispettivi statuti speciali, che hanno rango di legge costituzionale.

Domande e risposte

Cosa prevede uno statuto speciale?

Lo statuto speciale è una legge di rango costituzionale che garantisce alle Regioni e Province autonome (come Trento e Bolzano) sfere di autonomìa legislative e amministrative più ampie rispetto alle Regioni ordinarie, anche in materia di organizzazione del personale.

Perché la norma statale non poteva applicarsi alla Provincia di Trento?

Perché l’art. 8 dello Statuto speciale attribuisce alla Provincia autonoma competenza esclusiva o primaria sull’organizzazione degli uffici provinciali, e la norma della finanziaria 2007 imponeva un vincolo specifico che la Provincia non poteva derogare.

Cosa cambia dopo la sentenza?

Il limite agli incarichi dirigenziali a tempo determinato stabilito dalla finanziaria 2007 non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Queste possono regolare autonomamente la materia nel rispetto dei propri statuti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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