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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 1 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione d. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

Di cosa si tratta

1. ¾ Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006 ), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall’art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente. 1.1. ¾ I predetti commi da 483 a 492 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un’articolat

La questione di legittimità costituzionale

La questione aveva ad oggetto art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( Disposizioni per la formazione d, censurata in riferimento a art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disciplina di dette concessioni è strettament.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, dichiara l’illegittimità costi

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta contraddizioni interne insanabili tali da impedire l’esame del merito.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008?

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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