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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005) che aveva introdotto limiti alla comparazione tra recidiva reiterata e attenuanti, in quanto i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di interpretazioni alternative che avrebbero potuto superare o rendere irrilevanti i dubbi di costituzionalità.
Di cosa si tratta
La legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato le norme del codice penale sulla recidiva, rendendo obbligatorio in certi casi l’aumento di pena per la recidiva reiterata e limitando la possibilità del giudice di bilanciare questo aggravante con eventuali attenuanti generiche. I Tribunali di Perugia e Ragusa avevano dubitato della legittimità costituzionale di queste norme, ritenendo che comprimessero eccessivamente il potere discrezionale del giudice e violassero i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Perugia, il Tribunale di Ragusa e il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, hanno sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni perché i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di soluzioni interpretative diverse da quelle a fondamento dei dubbi di costituzionalità. In particolare, i rimettenti non avevano verificato se, nei casi concreti, l’applicazione dell’art. 69, quarto comma, che blocca la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva, potesse essere superata interpretando diversamente la fattispecie o applicando altre disposizioni.
Il principio
Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare la praticabilità di interpretazioni della norma conformi alla Costituzione; se non effettua questa verifica e non motiva per quale ragione l’interpretazione alternativa non sia percorribile, la questione è manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la legge ex Cirielli sulla recidiva?
Ha reso obbligatorio in caso di recidiva reiterata aggravata un aumento di pena e ha vietato al giudice di considerare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla recidiva nel giudizio di comparazione delle circostanze (art. 69, quarto comma, c.p.), eliminando di fatto la discrezionalità in questi casi.
Perché i giudici rimettenti ritenevano le norme incostituzionali?
Perché l’obbligatorietà dell’aumento di pena e il divieto di prevalenza delle attenuanti avrebbero potuto produrre risultati sanzionatori sproporzionati, in contrasto con i principi di uguaglianza, legalità e funzione rieducativa della pena.
La Corte ha poi deciso nel merito queste questioni?
Sì. In successive pronunce (ad es. sent. n. 251/2012) la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro della questione
- Art. 27 della Costituzione — funzione rieducativa della pena, parametro della questione
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