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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005) che aveva introdotto limiti alla comparazione tra recidiva reiterata e attenuanti, in quanto i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di interpretazioni alternative che avrebbero potuto superare o rendere irrilevanti i dubbi di costituzionalità.

Di cosa si tratta

La legge n. 251/2005 (cosiddetta «ex Cirielli») ha modificato le norme del codice penale sulla recidiva, rendendo obbligatorio in certi casi l’aumento di pena per la recidiva reiterata e limitando la possibilità del giudice di bilanciare questo aggravante con eventuali attenuanti generiche. I Tribunali di Perugia e Ragusa avevano dubitato della legittimità costituzionale di queste norme, ritenendo che comprimessero eccessivamente il potere discrezionale del giudice e violassero i principi di uguaglianza e della funzione rieducativa della pena.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Perugia, il Tribunale di Ragusa e il Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, hanno sollevato questione di legittimità degli artt. 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale, come modificati dagli artt. 3 e 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili tutte le questioni perché i giudici rimettenti non avevano sperimentato la praticabilità di soluzioni interpretative diverse da quelle a fondamento dei dubbi di costituzionalità. In particolare, i rimettenti non avevano verificato se, nei casi concreti, l’applicazione dell’art. 69, quarto comma, che blocca la prevalenza dell’attenuante sulla recidiva, potesse essere superata interpretando diversamente la fattispecie o applicando altre disposizioni.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare la praticabilità di interpretazioni della norma conformi alla Costituzione; se non effettua questa verifica e non motiva per quale ragione l’interpretazione alternativa non sia percorribile, la questione è manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Cosa ha cambiato la legge ex Cirielli sulla recidiva?

Ha reso obbligatorio in caso di recidiva reiterata aggravata un aumento di pena e ha vietato al giudice di considerare prevalenti le attenuanti generiche rispetto alla recidiva nel giudizio di comparazione delle circostanze (art. 69, quarto comma, c.p.), eliminando di fatto la discrezionalità in questi casi.

Perché i giudici rimettenti ritenevano le norme incostituzionali?

Perché l’obbligatorietà dell’aumento di pena e il divieto di prevalenza delle attenuanti avrebbero potuto produrre risultati sanzionatori sproporzionati, in contrasto con i principi di uguaglianza, legalità e funzione rieducativa della pena.

La Corte ha poi deciso nel merito queste questioni?

Sì. In successive pronunce (ad es. sent. n. 251/2012) la Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 sulla recidiva reiterata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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