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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione del Tribunale di Pinerolo sulla mancata sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti dell’imputato dichiarato irreperibile e notificato al difensore d’ufficio. La stessa questione era già stata decisa dal medesimo giudice, con la sentenza n. 117/2007, e la nuova ordinanza non aggiungeva profili nuovi.

Di cosa si tratta

Nel processo penale italiano, quando un imputato non viene trovato e risulta irreperibile, il decreto di citazione può essere notificato al difensore d’ufficio. Se l’imputato non compare al dibattimento, viene dichiarato contumace e il processo prosegue in sua assenza. Il Tribunale di Pinerolo aveva dubitato della legittimità di questo sistema, ritenendo che il processo dovesse essere sospeso fino a quando non fosse garantita la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, come richiederebbe la Corte di Strasburgo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Pinerolo ha sollevato questione di legittimità degli artt. 159, 160, 420-quater, comma 1, e 484 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la sospensione obbligatoria del processo penale nei confronti degli imputati ai quali il decreto di citazione è stato notificato mediante emissione di decreto di irreperibilità, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 97, primo comma, e 111, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, rilevando che la stessa questione era già stata sollevata dal medesimo Tribunale di Pinerolo e decisa con la sentenza n. 117/2007. In quella pronuncia la Corte aveva sottolineato la centralità del diritto di difesa e aveva rilevato che la Corte di Strasburgo (caso Sejdovic, sentenza Grande Camera 1° marzo 2006) non aveva negato in linea di principio la rilevanza di misure ripristinatorie. La nuova ordinanza non aggiungeva profili nuovi o diversi.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale già decisa dalla Corte, sollevata nuovamente dallo stesso giudice senza aggiungere profili nuovi o diversi rispetto alla pronuncia precedente, è manifestamente infondata.

Domande e risposte

Cosa succede nel processo penale italiano quando l’imputato è irreperibile?

Il decreto di citazione viene notificato previa emissione del decreto di irreperibilità mediante consegna al difensore d’ufficio designato. Se l’imputato non si presenta, viene dichiarato contumace e il processo si svolge in sua assenza.

La Corte EDU ritiene il processo contumaciale contrario alla CEDU?

Non in assoluto. Con la sentenza Sejdovic (Grande Camera, 1° marzo 2006), la Corte di Strasburgo aveva precisato che non nega in linea di principio la validità del processo in absentia, purché esistano misure ripristinatorie adeguate per consentire all’imputato di far valere i propri diritti.

Successivamente a questa ordinanza, il legislatore è intervenuto?

Sì. La disciplina del processo in absentia è stata profondamente riformata con la legge n. 67/2014, che ha abolito il processo contumaciale e introdotto la sospensione del processo per assenza dell’imputato quando non vi sia prova della sua conoscenza effettiva del procedimento.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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