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La sentenza n. 2 del 2008 della Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione. La norma scrutinata riguardava: art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modi. Di seguito il contenuto essenziale della pronuncia e i principi applicabili.

Di cosa si tratta

1. – Il Tribunale di Perugia in composizione monocratica, con ordinanza del 21 marzo 2006 (r.o. n. 415 del 2006), ha sollevato – in riferimento all’art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non dispone che il termine triennale di prescrizione, previsto per i reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniar

La questione di legittimità costituzionale

La questione aveva ad oggetto art. 157, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituiti dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla, censurata in riferimento a art. 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, qu.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. Nel dispositivo: LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 157, primo comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 lugli

Il principio

La norma censurata non contrasta con la Costituzione. Il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità entro i margini consentiti dal parametro costituzionale invocato.

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2008?

La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata.

Qual è la differenza tra sentenza e ordinanza della Corte costituzionale?

La sentenza viene emessa quando la Corte decide nel merito la questione (fondata o infondata). L’ordinanza viene usata per le pronunce processuali (inammissibilità, manifesta infondatezza, restituzione atti).

Come si consulta il testo integrale della pronuncia?

Il testo integrale è disponibile sul sito ufficiale Consulta OnLine (giurcost.org) e in formato PDF sul sito della Corte costituzionale. I link sono indicati in fondo a questa scheda.

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