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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondate le questioni sollevate da Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria contro le norme del d.l. n. 112/2008 che imponevano tagli ai trasferimenti regionali per i servizi sociali gestiti dagli enti locali. La competenza esclusiva statale a determinare i livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, secondo comma, lett. m) prevale sulle competenze regionali concorrenti.

Di cosa si tratta

Il d.l. n. 112/2008 (conv. l. n. 133/2008) conteneva, all’art. 81, commi da 29 a 38-ter, disposizioni che ridimensionavano i trasferimenti erariali agli enti locali per i servizi sociali, imponendo tagli alle spese correnti delle Province e dei Comuni. Tre Regioni — Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria — hanno impugnato tali norme, contestando in particolare le modalità di raccordo con le competenze regionali e il mancato rispetto della leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria hanno impugnato l’art. 81, commi 29, 30 e da 32 a 38-ter del d.l. n. 112/2008, per violazione degli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 (primo e secondo comma) e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione. Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 38-ter (sollevata solo dalla Regione Piemonte in riferimento al quarto comma dell’art. 117) e non fondate le questioni relative ai commi 29, 30 e da 32 a 38-bis. La competenza a determinare i livelli essenziali delle prestazioni è esclusivamente statale e prevale sulle competenze regionali.

Il principio

La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.) spetta in via esclusiva allo Stato, anche in situazioni di emergenza economica. Le Regioni non possono invocare le proprie competenze per neutralizzare le norme statali di contenimento della spesa che incidano su tali livelli essenziali.

Domande e risposte

Cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni»?

Sono gli standard minimi di servizi e diritti sociali che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza. La loro determinazione è competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.).

Le Regioni non possono opporsi ai tagli statali ai trasferimenti?

Possono farlo nei limiti delle loro competenze costituzionali, ma non in relazione alla determinazione dei livelli essenziali. I tagli ai trasferimenti che incidono sulla spesa corrente degli enti locali rientrano nella competenza statale di coordinamento della finanza pubblica.

Cosa ha stabilito la Corte sul comma 38-ter?

Ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dalla sola Regione Piemonte per carenza di motivazione sulla violazione del quarto comma dell’art. 117 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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