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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 46 del 2012, dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti del Ministro della giustizia, che aveva disposto la non-esecuzione di un’ordinanza giudiziaria che aveva riconosciuto il diritto di un detenuto in regime 41-bis a ricevere i canali «Rai Sport» e «Rai Storia».

Di cosa si tratta

L’Amministrazione penitenziaria aveva oscurato «Rai Sport» e «Rai Storia» per i detenuti in regime di carcere duro (art. 41-bis ord. pen.) a Rebibbia. Un detenuto aveva presentato reclamo al Magistrato di sorveglianza, che aveva riconosciuto la lesione del diritto soggettivo all’informazione (art. 21 Cost.) e ordinato il ripristino. Il Ministro della giustizia aveva poi emanato un decreto disponendo la «non esecuzione» di quell’ordinanza giudiziaria. Il Magistrato di sorveglianza aveva quindi sollevato conflitto di attribuzione, contestando che il Ministro avesse il potere di bloccare l’esecuzione di un suo provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Magistrato di sorveglianza di Roma (ricorrente nel conflitto tra poteri dello Stato) ha chiesto alla Corte di dichiarare che non spetta al Ministro della giustizia disporre la non-esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo che riconosce la lesione di un diritto soggettivo del detenuto, in violazione degli artt. 2, 3, 24, 110 e 113 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto in fase di delibazione (art. 37 l. n. 87/1953): sussistono la legittimazione attiva del Magistrato di sorveglianza e quella passiva del Ministro della giustizia (o, in subordine, del Presidente del Consiglio). La Corte dispone la notificazione del ricorso al Ministro perché il giudizio nel merito possa svolgersi. Non è ancora una pronuncia nel merito del conflitto.

Il principio

Il Magistrato di sorveglianza è legittimato a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia quando quest’ultimo disponga la non-esecuzione di un suo provvedimento giurisdizionale definitivo sulla tutela dei diritti dei detenuti. La questione è ammissibile e merita esame nel merito.

Domande e risposte

Un detenuto in regime 41-bis ha diritto a guardare la televisione?

Il Magistrato di sorveglianza aveva riconosciuto il diritto all’informazione (art. 21 Cost. e artt. 18 e 18-ter ord. pen.) anche ai detenuti in regime speciale. Le limitazioni sono possibili solo per prevenire contatti con le organizzazioni criminali di riferimento, non in modo indiscriminato.

Il Ministro della giustizia può bloccare l’esecuzione di un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza?

La questione è al cuore del conflitto. Secondo il Magistrato ricorrente, il Ministro non ha tale potere senza travalicare la separazione tra potere esecutivo e giurisdizione. La Corte ha ritenuto la questione ammissibile: il merito sarà deciso in un successivo giudizio.

Cosa significa che il conflitto è dichiarato «ammissibile»?

La fase di ammissibilità (art. 37 l. n. 87/1953) è una valutazione preliminare: la Corte verifica solo che il ricorso sia proposto da un potere dello Stato legittimato e riguardi una sfera di attribuzioni costituzionalmente protetta. Se ammissibile, il giudizio prosegue nel merito con una sentenza definitiva.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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