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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise n. 6 del 2011, che disponeva la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità montane senza procedure selettive. La norma violava l’art. 97 della Costituzione (pubblico concorso) e l’art. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica).
Di cosa si tratta
A seguito della soppressione delle Comunità montane del Molise, la legge regionale n. 6 del 2011 prevedeva che la Regione e gli enti dipendenti coprissero i posti vacanti in via prioritaria attraverso la mobilità del personale delle soppresse Comunità, inclusi i lavoratori socialmente utili (LSU). Il comma 10 dello stesso articolo destinava risorse finanziarie per promuovere la stabilizzazione di tali lavoratori precari.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali statali che vietano stabilizzazioni senza procedure concorsuali. Ricorso governativo in via principale.
La decisione della Corte
Il comma 1 è stato dichiarato incostituzionale perché realizzava una stabilizzazione di personale precario senza alcuna procedura concorsuale o selettiva, in violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi fondamentali in materia di pubblico impiego. Il comma 10 è stato dichiarato incostituzionale perché destinava risorse per promuovere stabilizzazioni generalizzate senza limiti selettivi, violando l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Il principio
L’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire tramite pubblico concorso, salvo ipotesi eccezionali previste dalla legge statale. Le norme regionali che prevedono la stabilizzazione di personale precario senza procedure selettive — anche nella forma di mobilità riservata — violano l’art. 97 della Costituzione e i principi fondamentali del pubblico impiego stabiliti dallo Stato.
Domande e risposte
Che cosa sono i lavoratori socialmente utili (LSU)?
I lavoratori socialmente utili sono persone disoccupate o in cassa integrazione che svolgono attività di pubblica utilità per enti pubblici in cambio di una indennità. Il loro rapporto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’ente utilizzatore, salvo stabilizzazione mediante procedure selettive.
Quando la mobilità del personale può equivalere a una assunzione riservata?
La mobilità è lecita se riguarda lavoratori già titolari di un rapporto di impiego a tempo indeterminato. Quando invece — come nel caso di specie — viene utilizzata per trasformare rapporti precari (LSU) in rapporti a tempo indeterminato, costituisce una forma di assunzione riservata senza concorso, incostituzionale ai sensi dell’art. 97 Cost.
Le Regioni possono derogare all’obbligo del pubblico concorso?
Solo in casi straordinari e giustificati previsti dalla legge statale. La giurisprudenza costituzionale ammette eccezioni al concorso pubblico esclusivamente quando sussistano peculiari e straordinarie ragioni di servizio, che devono essere specificate nella norma o ricavabili dal contesto normativo.
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