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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 c.p.c. sulla difesa tecnica obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione giudiziale. Il rimettente ripresentava una questione già dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum, senza sanare adeguatamente i vizi originari.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come modificati dal d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005), lamentando che la previsione obbligatoria dell’assistenza del difensore nell’udienza presidenziale di separazione — anche nella fase del tentativo di conciliazione — ledesse il diritto di difesa, il giusto processo e l’interesse alla tutela della famiglia. La questione era già stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza del petitum con l’ordinanza n. 21/2011.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 707, comma 1, e 708, comma 1, c.p.c. (come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lett. e-ter, del d.l. n. 35/2005, conv. dalla l. n. 80/2005). Parametri: artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. Giudice rimettente: Presidente del Tribunale di Lamezia Terme. Giudice relatore: non indicato (camera di consiglio).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente, pur avendo formalmente rimosso il vizio di indeterminatezza del petitum rilevato con l’ord. n. 21/2011, presentava altri profili di inammissibilità: in particolare, non aveva adeguatamente motivato l’estensione dell’impugnativa all’intero testo dell’art. 708 e l’ordinanza difettava di sufficiente motivazione su alcuni parametri evocati.
Il principio
Un giudice rimettente non può limitarsi a riproporre una questione già dichiarata inammissibile semplicemente riformulando il petitum: l’ordinanza di rimessione deve essere adeguatamente motivata su tutti i parametri evocati e deve chiaramente indicare l’ambito delle norme impugnate. Vizi di motivazione o di indeterminatezza — anche parziali — determinano la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
L’assistenza del difensore è obbligatoria nell’udienza presidenziale di separazione?
Sì, secondo il testo modificato degli artt. 707 e 708 c.p.c. introdotto nel 2005. Il rimettente contestava che tale obbligo si estendesse anche alla prima fase del tentativo di conciliazione, dove in passato era invece vietata.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non esaminata nel merito?
Perché l’ordinanza di rimessione presentava difetti di motivazione: il giudice non aveva spiegato adeguatamente le ragioni per cui impugnava l’intero art. 708 e non aveva sufficientemente argomentato la violazione di alcuni parametri costituzionali.
Può il giudice riproporre la stessa questione?
Sì, ma deve rimediare ai vizi che avevano determinato la precedente inammissibilità e deve fornire una motivazione esaustiva e non contraddittoria sull’intero petitum e su tutti i parametri invocati.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e diritto di agire in giudizio, parametro della questione
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo, anch’esso parametro della questione
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