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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del Codice delle assicurazioni private. La norma, che impone al danneggiato l’invio di una raccomandata anche alla CONSAP prima di agire in giudizio contro il Fondo di garanzia, non viola gli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione: l’onere è meramente formale e non comprime il diritto di difesa.

Di cosa si tratta

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene quando il responsabile di un sinistro è sprovvisto di copertura assicurativa. Il Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) richiede che chi vuole agire in giudizio contro l’impresa designata dal Fondo invii una raccomandata di richiesta risarcitoria anche alla CONSAP. Un’impresa di Forlì, convenuta come designataria, aveva eccepito che il danneggiato non aveva rispettato questo adempimento: da qui la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Forlì.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 287, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005, in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. Secondo il rimettente, la norma — aggiungendo un onere ulteriore rispetto alla disciplina previgente — si porrebbe in contrasto con la delega (art. 4, l. n. 229/2003) che prescriveva di agevolare la tutela del danneggiato, contraente debole.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando il proprio precedente (ordinanza n. 73 del 2012). L’obbligo di doppia raccomandata è funzionale alla razionale gestione del Fondo di garanzia e consente alla CONSAP di intervenire a sostegno del danneggiato nella fase giudiziale (art. 287, comma 3). Si tratta di un adempimento meramente formale che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato.

Il principio

Il legislatore delegato non travalica i limiti della delega quando introduce adempimenti formali coerenti con la ratio di rafforzare la tutela del danneggiato: la doppia raccomandata alla CONSAP è compatibile con gli artt. 76 e 77 Cost. e non lede il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

Domande e risposte

Che cos’è il Fondo di garanzia per le vittime della strada?

È un fondo gestito dalla CONSAP che risarcisce i danni causati da veicoli privi di copertura assicurativa o non identificati. L’intervento avviene tramite un’impresa designata dalla compagnia assicuratrice aderente al Fondo.

Perché è necessario inviare la raccomandata anche alla CONSAP?

L’art. 287, comma 3, c.d.a. consente alla CONSAP di intervenire nel giudizio a sostegno del danneggiato. La preventiva notifica le permette di valutare tempestivamente la posizione da assumere nel processo.

Il mancato invio della raccomandata alla CONSAP preclude l’azione giudiziaria?

Sì, configurando un’eccezione di improponibilità della domanda, ma la Corte ha chiarito che si tratta di un onere meramente formale superabile con la semplice spedizione della raccomandata, senza aggravio sostanziale per il danneggiato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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