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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni delle leggi della Regione Liguria e della Regione Veneto che disciplinavano in modo autonomo la prescrizione, l’erogazione e l’acquisto dei farmaci a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche, per violazione dei principi fondamentali statali in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
Due Regioni (Liguria con la legge n. 26/2012 e Veneto con la legge n. 38/2012) avevano adottato discipline autonome sui farmaci cannabinoidi terapeutici: indicazione degli specialisti abilitati a prescriverli, modalità di somministrazione, regime di acquisto dalle farmacie ospedaliere, onere economico a carico del SSR. Il Governo aveva impugnato entrambe le leggi ritenendole in contrasto con la legislazione statale farmaceutica.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, commi 1 e 2, 3 e 8, nonché il titolo della legge della Regione Liguria 3 agosto 2012, n. 26, e l’art. 5, comma 2, della legge della Regione Veneto 28 settembre 2012, n. 38, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui al d.lgs. n. 219 del 2006 (Codice del farmaco).
La decisione della Corte
La Corte ha accolto le questioni e ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni impugnate. Le Regioni non possono dettare una disciplina autonoma in materia di prescrizione dei farmaci (quali specialisti possono prescrivere, che tipo di preparazioni), di classificazione farmaceutica (distinzione tra formule magistrali e officinali) e di modalità di acquisto che si discostano dalla normativa statale (Codice del farmaco, d.lgs. n. 219/2006). Tali materie costituiscono principi fondamentali della tutela della salute riservati al legislatore statale.
Il principio
In materia farmaceutica, la definizione delle categorie di specialisti abilitati alla prescrizione, del regime di erogazione e delle condizioni di acquisto dei farmaci a uso terapeutico appartiene ai principi fondamentali della tutela della salute di competenza statale. Le Regioni possono organizzare i servizi sanitari ma non possono dettare norme in deroga alla disciplina statale sulla prescrizione e classificazione dei farmaci.
Domande e risposte
Perché le leggi regionali sui cannabinoidi erano incostituzionali?
Perché si sostituivano alla disciplina statale su aspetti quali: quali specialisti possono prescrivere i cannabinoidi (la legge ligure limitava la prescrizione a anestesisti, oncologi e neurologi), se le preparazioni siano formule magistrali o officinali, e le modalità di acquisto. Questi sono principi fondamentali della legislazione statale sul farmaco (d.lgs. n. 219/2006) che le Regioni non possono modificare.
Le Regioni possono finanziare con fondi regionali farmaci non rimborsati dal SSN?
Sì, rientra nell’autonomia organizzativa delle Regioni la possibilità di mettere a carico del proprio servizio sanitario regionale farmaci non rimborsati a livello nazionale. Ciò che non possono fare è modificare i criteri di prescrizione e le procedure di accesso ai farmaci fissati dalla legislazione statale.
I farmaci a base di cannabinoidi sono legali in Italia?
Sì, alcuni derivati della cannabis sono autorizzati come medicinali o preparazioni galeniche magistrali su prescrizione medica per specifiche indicazioni terapeutiche (dolore cronico, spasmi in sclerosi multipla, ecc.). La normativa di riferimento è statale e disciplina i criteri per la prescrizione e il regime di erogazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute (terzo comma); principi fondamentali riservati allo Stato.
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute, fondamento della tutela della salute come materia concorrente.
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