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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Basilicata che inseriva un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico Stato-Regioni nel procedimento di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, in contrasto con il principio di semplificazione.

Di cosa si tratta

Per autorizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la legge statale prevede un procedimento unico ispirato alla semplificazione. La Regione Basilicata aveva aggiunto un parere obbligatorio del Comitato tecnico paritetico, creando un adempimento ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 30 della legge della Regione Basilicata n. 18 del 2013, che introduce l’art. 4-bis nella legge reg. n. 1 del 2010, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 (non censurato) e fondata quella sui commi 2, 3 e 4. La disciplina degli impianti da fonti rinnovabili rientra nella competenza concorrente sull’energia; il procedimento unico dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 reca un principio fondamentale ispirato alla semplificazione, che la Regione non può aggravare con adempimenti ulteriori. Annullato l’art. 30 limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

Il principio

Il legislatore regionale non può introdurre, nel procedimento di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, perché ciò viola il principio fondamentale di semplificazione e celerità.

Domande e risposte

Cos’è il procedimento unico per le rinnovabili?

È il procedimento previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 che si conclude con un’autorizzazione unica regionale, ispirato a semplificazione e celerità per favorire la diffusione delle fonti rinnovabili.

Perché il parere aggiuntivo è illegittimo?

Perché costituisce un adempimento ulteriore non previsto dalla norma statale, che aggrava il procedimento in contrasto con il principio fondamentale di semplificazione.

In quale materia rientra la disciplina?

Nella competenza legislativa concorrente sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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