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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul combinato disposto in materia di erogabilità di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale: la pronuncia non entra nel merito della legittimità delle norme impugnate.

Di cosa si tratta

La controversia nasceva davanti al giudice amministrativo dell’Emilia-Romagna in tema di impiego e rimborsabilità di medicinali, con riferimento alle norme sul contenimento della spesa farmaceutica e al codice comunitario sui medicinali per uso umano.

La questione di legittimità costituzionale

Erano censurati il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (convertito dalla legge n. 648 del 1996) e dell’art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 97, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione seconda.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Emilia-Romagna, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.

Il principio

Quando la questione presenta profili che ne impediscono l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore e non viene scrutinata nel merito.

Domande e risposte

Che cosa vuol dire «inammissibile»?

Significa che la Corte non valuta se le norme siano conformi alla Costituzione, perché la questione così come posta non può essere esaminata nel merito.

Le norme impugnate restano in vigore?

Sì: una dichiarazione di inammissibilità non incide sulla validità delle disposizioni, che continuano ad applicarsi.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nell’ambito di un giudizio in materia di medicinali e spesa farmaceutica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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