Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sul combinato disposto in materia di erogabilità di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale: la pronuncia non entra nel merito della legittimità delle norme impugnate.
Di cosa si tratta
La controversia nasceva davanti al giudice amministrativo dell’Emilia-Romagna in tema di impiego e rimborsabilità di medicinali, con riferimento alle norme sul contenimento della spesa farmaceutica e al codice comunitario sui medicinali per uso umano.
La questione di legittimità costituzionale
Erano censurati il combinato disposto dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (convertito dalla legge n. 648 del 1996) e dell’art. 8 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 97, primo comma, e 119, primo e quarto comma, della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione seconda.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Emilia-Romagna, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle censure.
Il principio
Quando la questione presenta profili che ne impediscono l’esame nel merito, la Corte la dichiara inammissibile: la disciplina impugnata resta in vigore e non viene scrutinata nel merito.
Domande e risposte
Che cosa vuol dire «inammissibile»?
Significa che la Corte non valuta se le norme siano conformi alla Costituzione, perché la questione così come posta non può essere esaminata nel merito.
Le norme impugnate restano in vigore?
Sì: una dichiarazione di inammissibilità non incide sulla validità delle disposizioni, che continuano ad applicarsi.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, nell’ambito di un giudizio in materia di medicinali e spesa farmaceutica.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Invocato tra i parametri costituzionali della questione.
- Art. 3 della Costituzione — Invocato, secondo comma, sul principio di eguaglianza sostanziale.
- Art. 97 della Costituzione — Invocato, primo comma, sul buon andamento dell’amministrazione.
- Art. 119 della Costituzione — Invocato, primo e quarto comma, sull’autonomia finanziaria.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.