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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle d’Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui richiedeva, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, la residenza nella Regione da almeno otto anni. Il requisito violava il principio di eguaglianza e ragionevolezza.

Di cosa si tratta

Per accedere alle case popolari, la legge valdostana imponeva una residenza protratta per almeno otto anni, anche non consecutivi. Un simile sbarramento penalizza in modo particolare i cittadini dell’Unione europea e chi si è trasferito di recente, senza un legame con il bisogno abitativo che la misura intende soddisfare.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), della legge reg. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., per irragionevole discriminazione e contrasto con il diritto dell’Unione europea sulla libera circolazione e il pari trattamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica, la residenza nella Regione da almeno otto anni.

Il principio

Il requisito di una residenza prolungata, sganciato dall’effettivo bisogno abitativo, è irragionevole e discriminatorio: l’accesso a un servizio sociale come la casa popolare non può essere subordinato a un radicamento territoriale così ampio e arbitrario.

Domande e risposte

Che cosa imponeva la norma valdostana?

Una residenza nella Regione da almeno otto anni, anche non consecutivi, come requisito per accedere alle case popolari.

Perché è stata dichiarata illegittima?

Perché un radicamento territoriale così prolungato non ha alcun nesso ragionevole con il bisogno abitativo e discrimina, in particolare, i cittadini UE e i nuovi residenti.

Le Regioni possono fissare requisiti di residenza per la casa popolare?

Possono prevedere criteri ragionevoli e proporzionati, ma non sbarramenti pluriennali che si traducono in discriminazioni arbitrarie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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