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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del federalismo fiscale municipale che, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, sostituiva d’ufficio durata e canone fissandoli per legge (durata di quattro anni e canone ridotto). La disposizione eccedeva i limiti della delega legislativa.
Di cosa si tratta
L’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale) prevedeva che, per i contratti di locazione abitativa non registrati nei termini, la durata fosse ricondotta d’ufficio a quattro anni dalla registrazione e il canone fissato in misura ridotta, estendendo la disciplina anche ai contratti registrati per importi inferiori al reale o ai comodati fittizi. Cinque tribunali (Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma-Ostia) ne hanno dubitato.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti hanno sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 55, 70, 76 e 97 della Costituzione, denunciando in particolare l’eccesso di delega (art. 76), poiché la legge delega non conteneva principi e criteri direttivi idonei a giustificare un meccanismo di sostituzione sanzionatoria del contenuto contrattuale.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, restando assorbiti gli ulteriori profili. Ha inoltre dichiarato manifestamente inammissibile una delle questioni sollevate dal Tribunale di Roma-Ostia sul comma 8.
Il principio
Una delega legislativa è legittima solo se la legge delega fissa principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato: il governo non poteva, in assenza di tali criteri, introdurre d’ufficio una drastica riscrittura sanzionatoria della durata e del canone dei contratti di locazione non registrati.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?
Che, in caso di contratto di locazione non registrato nei termini, la durata fosse fissata d’ufficio in quattro anni e il canone ridotto per legge, con estensione ai contratti registrati per importi inferiori al reale e ai comodati fittizi.
Perché è stata cancellata?
Per eccesso di delega (art. 76 Cost.): la legge delega sul federalismo municipale non conteneva criteri idonei a giustificare un simile meccanismo di sostituzione sanzionatoria del contenuto del contratto.
Quanti giudici avevano sollevato la questione?
Cinque: i Tribunali di Salerno, Palermo, Firenze, Genova e Roma (sezione distaccata di Ostia).
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — disciplina la delega legislativa e i suoi limiti, parametro su cui è stata fondata la declaratoria di illegittimità.
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, tra i parametri invocati.
- Art. 41 della Costituzione — tutela la libertà di iniziativa economica privata, evocata in relazione all’autonomia contrattuale.
- Art. 42 della Costituzione — tutela la proprietà privata, tra i parametri invocati.
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