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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni del cosiddetto «decreto del fare» impugnate dalla Regione Veneto, dichiarando invece inammissibile o non fondata la questione su un’altra norma del medesimo decreto.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), recante misure urgenti per il rilancio dell’economia, ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 18, comma 9, 41, comma 4, e 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Regione Veneto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, e dell’art. 56-bis, comma 11, del decreto; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18, comma 9, in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost.

Il principio

Le misure statali di rilancio economico devono rispettare il riparto di competenze e l’autonomia delle Regioni: le disposizioni che invadono indebitamente tali ambiti sono illegittime, mentre quelle che restano nei limiti delle competenze statali si sottraggono alla censura.

Domande e risposte

Chi ha impugnato il decreto?

La Regione Veneto, lamentando la lesione delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

Quali norme sono state dichiarate illegittime?

L’art. 41, comma 4, e l’art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Cosa è accaduto all’art. 18, comma 9?

La relativa questione è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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