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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 1, commi 611 e 612, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), che fissano criteri e modalità per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, tra gli altri, dalle Regioni.
Di cosa si tratta
Per contrastare la proliferazione delle società partecipate dagli enti pubblici, la legge di stabilità 2015 ha imposto un processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette e indirette, dettando criteri e modalità. La Regione Veneto, pur condividendo l’obiettivo, lamentava la mancata considerazione dei processi già avviati e l’assenza di coinvolgimento delle Regioni.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 611 e 612, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., lamentando la lesione della competenza residuale regionale sull’organizzazione e funzionamento della Regione e l’assenza di adeguato coinvolgimento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La disciplina sulla razionalizzazione delle partecipate risponde a finalità di contenimento della spesa e si colloca tra i principi di coordinamento della finanza pubblica, senza ledere illegittimamente l’autonomia organizzativa e finanziaria della Regione nè violare il principio di leale collaborazione.
Il principio
Le misure statali di razionalizzazione delle società partecipate degli enti territoriali rientrano nei principi di coordinamento della finanza pubblica e nel contenimento della spesa pubblica, e non ledono illegittimamente l’autonomia organizzativa regionale nè il principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa prevede la disciplina sulle società partecipate?
Prevede un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute dagli enti pubblici, comprese le Regioni, per ridurne la proliferazione e contenere la spesa pubblica.
Perchè la Regione Veneto aveva impugnato la norma?
Perchè riteneva che non considerasse i processi di razionalizzazione già avviati e non prevedesse un adeguato coinvolgimento delle Regioni, ledendo la loro autonomia organizzativa.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato non fondate le questioni: la disciplina rientra nel coordinamento della finanza pubblica e nel contenimento della spesa, senza ledere illegittimamente l’autonomia regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo e quarto comma, sul coordinamento della finanza pubblica e l’organizzazione regionale
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria della Regione
- Art. 120 della Costituzione — leale collaborazione
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