Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Quel decreto era già stato annullato con altra decisione della Corte: il conflitto resta privo di oggetto.
Di cosa si tratta
La Regione Puglia contestava due disposizioni del decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando che le procedure per superare il mancato raggiungimento dell’intesa con la Regione comprimessero le sue attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Puglia contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 3, comma 12, e 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, per lesione delle attribuzioni regionali garantite dagli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione (era richiamato anche l’art. 97).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Con altra pronuncia il medesimo decreto del 25 marzo 2015 era già stato annullato per difetto di adeguato coinvolgimento delle Regioni: caduto l’atto, il conflitto sulla stessa fonte risulta inammissibile.
Il principio
Se l’atto oggetto del conflitto di attribuzione è già stato annullato dalla Corte in un altro giudizio, il conflitto promosso sulla medesima fonte diventa privo di oggetto e va dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
La Regione Puglia ha avuto torto nel merito?
La Corte non ha deciso nel merito: ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto contestato era già stato annullato.
Quale altra decisione aveva annullato il decreto?
Il decreto del 25 marzo 2015 era stato annullato dalla Corte (la pronuncia sul conflitto della Regione Abruzzo) per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni.
Cosa succede all’istanza di sospensione?
Rimane assorbita: dichiarata l’inammissibilità del conflitto, non vi è più ragione di decidere sulla sospensione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze concorrenti (energia) invocate dalla Regione.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e sussidiarietà, parametro del conflitto.
- Art. 97 della Costituzione — riserva di legge e buon andamento, anch’esso evocato sulle procedure di superamento dell’intesa.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.