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La Corte costituzionale dichiara inammissibile anche il conflitto di attribuzione della Regione Basilicata sul disciplinare tipo dei titoli minerari del 25 marzo 2015. Il decreto era già stato annullato in altra sede: il conflitto è privo di oggetto.
Di cosa si tratta
Come altre Regioni, la Basilicata aveva impugnato in via di conflitto il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 sui titoli minerari per gli idrocarburi, lamentando la lesione delle proprie attribuzioni in materia di energia e governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Basilicata contro il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Avendo già annullato in altra decisione lo stesso decreto del 25 marzo 2015 per mancato adeguato coinvolgimento delle Regioni, il conflitto sulla medesima fonte resta privo di oggetto.
Il principio
L’intervenuto annullamento dell’atto in un altro giudizio costituzionale priva di oggetto il conflitto di attribuzione promosso sul medesimo atto, che va perciò dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
La Regione Basilicata ha perso nel merito?
No: la Corte non è entrata nel merito, ha dichiarato inammissibile il conflitto perché il decreto era già stato annullato.
Perché più Regioni hanno avuto la stessa risposta?
Perché impugnavano lo stesso decreto: una volta annullato, tutti i conflitti su quella fonte sono divenuti inammissibili per assenza di oggetto.
Il Ministro era legittimato nel conflitto?
La giurisprudenza costituzionale individua nel solo Presidente del Consiglio dei ministri il soggetto legittimato a rappresentare lo Stato nel conflitto tra enti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze concorrenti tra Stato e Regioni in materia di energia.
- Art. 118 della Costituzione — funzioni amministrative e leale collaborazione.
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