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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni promosse dalla Regione siciliana contro l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge di stabilità 2016, in materia di rapporti finanziari tra Stato e Regione a statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Regione siciliana, in quanto Regione a statuto speciale, ha rapporti finanziari con lo Stato regolati dallo statuto e dalle norme di attuazione. La legge di stabilità 2016 conteneva disposizioni che incidevano su trasferimenti e compartecipazioni spettanti alla Regione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana aveva impugnato l’art. 1, commi 685, 688 e 689, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto regionale e agli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte, riservando ad altre pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni relative ai commi impugnati dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Il principio

Il generico richiamo a parametri non meglio specificati, come le «correlate norme di attuazione», non è idoneo a integrare il parametro costituzionale: ciò rende inammissibili le questioni così formulate dalla Regione.

Domande e risposte

Perché la Sicilia aveva impugnato la legge di stabilità 2016?

Perché alcune disposizioni incidevano sui trasferimenti e sulle compartecipazioni finanziarie spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano e gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, anche in relazione all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Tra l’altro perché il richiamo generico alle «correlate norme di attuazione» non era idoneo a integrare in modo specifico il parametro costituzionale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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