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La Corte costituzionale, in un conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Puglia, dichiara in parte inammissibile il ricorso e per il resto afferma che spettava allo Stato adottare la circolare ministeriale del 2015 sull’attuazione del riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane.
Di cosa si tratta
Il conflitto di attribuzione tra enti consente alla Regione di contestare un atto statale che ritiene invasivo delle proprie competenze. La Regione Puglia aveva impugnato una circolare ministeriale sulle linee guida per il riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane (legge n. 190 del 2014).
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Puglia aveva promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla circolare n. 1/2015 dei Ministri per la semplificazione e per gli affari regionali, invocando, tra gli altri, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione a tutela delle proprie competenze in materia di organizzazione amministrativa degli enti locali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato in parte inammissibile il conflitto (quanto al passo relativo al comma 421) e per il resto ha respinto il ricorso, dichiarando che spettava allo Stato adottare la circolare n. 1/2015.
Il principio
La circolare ministeriale che si limita a dare attuazione alle previsioni legislative statali sul riordino delle funzioni di Province e Città metropolitane rientra nelle attribuzioni dello Stato e non lede le competenze costituzionali della Regione.
Domande e risposte
Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?
È il giudizio con cui Stato e Regioni contestano la titolarità di un potere, lamentando che l’altro ente ha invaso la propria sfera di competenza costituzionale.
Cosa contestava la Regione Puglia?
Una circolare ministeriale del 2015 sulle linee guida per il riordino delle funzioni e del personale di Province e Città metropolitane, ritenuta lesiva delle competenze regionali.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e per il resto lo ha respinto, affermando che spettava allo Stato adottare la circolare.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro invocato dalla Regione
- Art. 118 della Costituzione — allocazione delle funzioni amministrative, parametro invocato
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e corrispondenza tra funzioni e risorse, parametro invocato
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