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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto un tetto di stanziamento e una procedura di selezione «a sportello» per il credito d’imposta su ricerca e sviluppo.

Di cosa si tratta

Per incentivare la ricerca, lo Stato aveva previsto un credito d’imposta a favore delle imprese. Il decreto-legge n. 185 del 2008 ha posto un tetto massimo di risorse e una procedura di ammissione basata sull’ordine cronologico di arrivo delle domande telematiche.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione e la Commissione tributaria regionale del Veneto avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1, 2 lettera a) e 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando la lesione dell’affidamento dei contribuenti e l’irragionevolezza del criterio cronologico.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Il principio

L’introduzione di un tetto di spesa e di una procedura selettiva per l’accesso al credito d’imposta su ricerca e sviluppo rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di agevolazioni fiscali e non viola di per sé il principio di ragionevolezza né l’affidamento dei contribuenti.

Domande e risposte

Che cos’è il credito d’imposta per ricerca e sviluppo?

È un’agevolazione fiscale che riconosce alle imprese un credito a fronte dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.

Cosa contestavano i giudici rimettenti?

Il tetto di stanziamento e la selezione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo telematico, ritenuti lesivi dell’affidamento e irragionevoli.

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate, riconoscendo la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le agevolazioni fiscali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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