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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una delle questioni promosse dalla Regione Veneto contro una norma statale sugli enti territoriali, riservando a separate pronunce le altre censure.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva impugnato in via principale una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2015 in materia di enti territoriali. La Corte, con questa ordinanza, si è pronunciata su una delle questioni, rinviando le altre a decisioni separate.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione Veneto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione relativa all’art. 7, comma 9-quinquies, del d.l. n. 78 del 2015, riservando a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse con lo stesso ricorso.

Il principio

Anche nel giudizio in via principale la questione deve essere prospettata in modo adeguato e autosufficiente; il difetto dei requisiti necessari conduce alla declaratoria di manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

La Corte ha deciso il merito della norma statale?

No, non su questa questione: l’ha dichiarata manifestamente inammissibile, riservando le altre censure del medesimo ricorso a pronunce separate.

Cosa significa che le altre questioni sono riservate a separate pronunce?

Che la Corte ha scelto di decidere distintamente i diversi profili sollevati con lo stesso ricorso, definendo qui solo quello dichiarato inammissibile.

Chi aveva sollevato la questione?

La Regione Veneto, con un ricorso in via principale contro una disposizione statale in materia di enti territoriali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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