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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in tema di responsabilità solidale del committente negli appalti.
Di cosa si tratta
L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disciplina la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori. Il quesito puntava a eliminare la derogabilità da parte dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario e sul rispetto delle materie consentite a referendum.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta. Il quesito — volto a espungere le parole che consentono la deroga dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione — presenta una matrice razionalmente unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza e dell’omogeneità.
Il principio
È ammissibile il referendum abrogativo il cui quesito, pur incidendo su più parti di una disposizione, conserva una matrice razionalmente unitaria e si presenta chiaro e omogeneo.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il referendum?
L’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale del committente negli appalti.
Qual è stato l’esito del giudizio?
La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.
Perché il quesito è stato ritenuto ammissibile?
Perché presenta una matrice razionalmente unitaria ed è chiaro e omogeneo.
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