Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in tema di responsabilità solidale del committente negli appalti.

Di cosa si tratta

L’art. 29, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, disciplina la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori. Il quesito puntava a eliminare la derogabilità da parte dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito referendario e sul rispetto delle materie consentite a referendum.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta. Il quesito — volto a espungere le parole che consentono la deroga dei contratti collettivi e il beneficio della preventiva escussione — presenta una matrice razionalmente unitaria ed evidenzia i caratteri della chiarezza e dell’omogeneità.

Il principio

È ammissibile il referendum abrogativo il cui quesito, pur incidendo su più parti di una disposizione, conserva una matrice razionalmente unitaria e si presenta chiaro e omogeneo.

Domande e risposte

Cosa chiedeva il referendum?

L’abrogazione di parti dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 sulla responsabilità solidale del committente negli appalti.

Qual è stato l’esito del giudizio?

La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.

Perché il quesito è stato ritenuto ammissibile?

Perché presenta una matrice razionalmente unitaria ed è chiaro e omogeneo.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.