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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che disciplinavano il lavoro accessorio retribuito tramite voucher.
Di cosa si tratta
Gli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, disciplinavano il lavoro accessorio e i cosiddetti «voucher», buoni utilizzabili per il pagamento di prestazioni occasionali. Il quesito mirava alla loro abrogazione totale.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio di ammissibilità verte sui requisiti di chiarezza, omogeneità e univocità del quesito e sulla sua natura genuinamente abrogativa.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum. Il quesito ha natura genuinamente abrogativa, tale da comportare, in caso di esito positivo della consultazione, l’eliminazione dall’ordinamento della disciplina dei voucher.
Il principio
È ammissibile il referendum il cui quesito sia genuinamente abrogativo, idoneo cioè a eliminare dall’ordinamento la disciplina oggetto della richiesta in caso di esito positivo della consultazione.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il referendum?
L’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs. n. 81 del 2015 sul lavoro accessorio retribuito con voucher.
Qual è stato l’esito?
La richiesta è stata dichiarata ammissibile dalla Corte.
Cosa significa quesito «genuinamente abrogativo»?
Che la sua eventuale approvazione eliminerebbe effettivamente dall’ordinamento la disciplina dei voucher, senza introdurre nuove norme.
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