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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativa alla misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, anche per i rapporti in corso.

Di cosa si tratta

L’art. 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha rideterminato i canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo destinate alla realizzazione e gestione di strutture per la nautica da diporto, applicandoli anche ai rapporti concessori già in corso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui la nuova misura dei canoni si applica anche ai rapporti in corso.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione. La nuova determinazione dei canoni, pur applicandosi ai rapporti in corso, non viola né il principio di eguaglianza né la libertà di iniziativa economica.

Il principio

La rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, anche con riguardo ai rapporti in corso, rientra nella discrezionalità del legislatore e non lede la libertà di iniziativa economica né il principio di eguaglianza, purché non manifestamente irragionevole.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006?

Rideterminava la misura dei canoni per le concessioni demaniali marittime destinate alla nautica da diporto, applicandola anche ai rapporti già in essere.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Consiglio di Stato e il TAR Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Qual è stato l’esito?

La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione: la disciplina resta valida.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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