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La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni sollevate dalle Regioni Veneto e Lombardia contro la disciplina del servizio civile universale (d.lgs. n. 40 del 2017), riconoscendo la competenza statale in materia e il rispetto del ruolo delle Regioni.

Di cosa si tratta

Il servizio civile universale è stato riformato con il d.lgs. n. 40 del 2017. Le Regioni Veneto e Lombardia hanno ritenuto che alcune norme — sulla programmazione del servizio, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento — comprimessero le loro competenze e violassero il principio di leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Veneto e Lombardia hanno impugnato gli artt. 3, 4 comma 4, 5 comma 5, e 7 comma 1 lettera d), del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La disciplina del servizio civile universale rientra nella competenza statale e prevede comunque adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e della leale collaborazione.

Il principio

La materia del servizio civile universale appartiene alla competenza dello Stato, che ha predisposto idonei strumenti di coinvolgimento delle Regioni; le norme impugnate non ledono le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa hanno contestato le Regioni?

Le norme sulla programmazione, sul ruolo della Presidenza del Consiglio e sul finanziamento del servizio civile universale, ritenute lesive delle competenze regionali.

Come si è pronunciata la Corte?

Ha respinto tutte le censure, ritenendo legittima la disciplina statale e adeguato il coinvolgimento delle Regioni.

Quali Regioni avevano fatto ricorso?

Le Regioni Veneto e Lombardia, con ricorsi poi riuniti.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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