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La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima la legge della Regione Campania n. 26 del 2017 sui servizi per le persone con disturbi del neurosviluppo e dello spettro autistico, perché interferiva con le funzioni del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale.
Di cosa si tratta
La Regione Campania è soggetta a un Piano di rientro dal disavanzo sanitario, la cui attuazione è affidata a un Commissario ad acta nominato dal Governo. In questa situazione, la potestà legislativa regionale in materia sanitaria incontra precisi limiti, perché non può interferire con le funzioni commissariali e con gli obiettivi finanziari del Piano.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge regionale e numerosi suoi articoli, lamentando l’interferenza con le funzioni del Commissario ad acta e quindi la violazione dell’art. 120 Cost., nonché il contrasto con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e con l’art. 117, terzo comma, e l’art. 81, terzo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Campania n. 26 del 2017.
Il principio
Il principio: nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro sanitario e a gestione commissariale, la legge regionale non può introdurre una disciplina che interferisca con le funzioni del Commissario ad acta e con gli obiettivi del Piano.
Domande e risposte
Perché la legge campana è stata annullata?
Perché interferiva con le funzioni del Commissario ad acta incaricato di attuare il Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Campania.
Chi ha impugnato la legge?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.
Quanta parte della legge è stata colpita?
L’intera legge regionale n. 26 del 2017 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio, parametro evocato per le disposizioni finanziarie.
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, terzo comma.
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato e funzioni del Commissario ad acta.
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