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La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili e in parte non fondate le questioni sollevate contro le norme che, dopo la modifica del 2017, prevedono che le schede anagrafiche delle parti di un’unione civile restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. Le disposizioni impugnate sono state salvate.
Di cosa si tratta
Quando è nata l’unione civile (legge n. 76 del 2016), una norma transitoria consentiva alle parti di assumere un cognome comune. Il decreto legislativo n. 5 del 2017 ha poi stabilito che le schede anagrafiche restino intestate al cognome originario, prevedendo anche l’annullamento d’ufficio della precedente annotazione sul cognome scelto. Il caso riguarda dunque l’identità e il nome delle persone unite civilmente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Ravenna ha sollevato questioni sugli artt. 3, lettera c), numero 2), e 8 del d.lgs. n. 5 del 2017, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della CEDU e agli artt. 1 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando la lesione dei diritti al nome, all’identità e alla dignità personale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 22 Cost. e ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 76 e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza). Le norme impugnate sono rimaste in vigore.
Il principio
Le norme che riconducono al cognome originario le parti dell’unione civile, dopo la disciplina transitoria del 2016, non violano i parametri costituzionali e convenzionali invocati: la scelta del legislatore delegato rientra nei limiti della delega e non lede in modo costituzionalmente illegittimo i diritti al nome e all’identità delle persone unite civilmente.
Domande e risposte
Le parti dell’unione civile possono assumere un cognome comune?
La disciplina transitoria del 2016 lo aveva consentito; il d.lgs. n. 5 del 2017 ha poi previsto che le schede anagrafiche restino intestate al cognome posseduto prima dell’unione. La Corte ha ritenuto questa scelta non illegittima.
La Corte ha annullato le norme impugnate?
No. Le ha dichiarate in parte inammissibili (art. 22 Cost.) e in parte non fondate, lasciandole in vigore.
Sono stati invocati anche parametri sovranazionali?
Sì: la CEDU (art. 8) e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 1 e 7), tramite l’art. 117, primo comma, Cost. La Corte ha comunque ritenuto le questioni non fondate.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — invocato a tutela dei diritti al nome e all’identità personale
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione alla CEDU e alla Carta di Nizza
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