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La Corte costituzionale respinge le censure statali contro la legge della Regione Toscana n. 21 del 2017 sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Le questioni sono dichiarate non fondate; per un articolo il processo si estingue.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva riformato la disciplina dell’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona nel sistema sociale integrato. Il Presidente del Consiglio dei ministri riteneva che la nuova disciplina assoggettasse le strutture sociosanitarie a un regime di accreditamento proprio del sistema sociale, in contrasto con la competenza statale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 2, 3 e 6 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela della salute e dei livelli essenziali.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 2 e 3 della legge reg. Toscana n. 21 del 2017, promosse in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost. Ha inoltre dichiarato estinto il processo relativamente alla questione riguardante l’art. 6 della medesima legge.

Il principio

La disciplina regionale sull’accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona rientra nelle attribuzioni regionali e non viola i parametri statali, quando si mantiene coerente con il sistema sociale integrato senza incidere illegittimamente sui livelli essenziali.

Domande e risposte

Cos’è l’accreditamento delle strutture alla persona?

È il riconoscimento, da parte della Regione, dell’idoneità di strutture e servizi a operare nel sistema sociale integrato secondo requisiti predeterminati.

La legge toscana è stata annullata?

No: le questioni sugli artt. 2 e 3 sono state ritenute non fondate e per l’art. 6 il processo si è estinto.

Perché il processo si è estinto su un articolo?

Per intervenuta rinuncia accettata sulla questione relativa all’art. 6.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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