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La Corte dichiara estinto il processo: la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso contro alcune norme del Codice dell’amministrazione digitale e il Governo ha accettato la rinuncia, determinando l’estinzione del giudizio.

Di cosa si tratta

La Regione Veneto aveva contestato alcune disposizioni del d.lgs. n. 179 del 2016, che modifica il Codice dell’amministrazione digitale, ritenendo che obblighi sui pagamenti elettronici, poteri dell’AgID e del Commissario per l’Agenda digitale invadessero le competenze regionali. Nel corso del giudizio la Regione ha però rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto aveva impugnato gli artt. 5, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 63 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, in riferimento agli artt. 117, secondo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, per asserita compressione dell’autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri, parte costituita, ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

Il principio

Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del processo: la Corte chiude il giudizio in rito, senza pronunciarsi sul merito delle questioni.

Domande e risposte

Cosa contestava la Regione Veneto?

Alcune norme del Codice dell’amministrazione digitale (obbligo di pagamenti elettronici tramite piattaforma comune, poteri dell’AgID e del Commissario per l’Agenda digitale), ritenute lesive delle competenze e dell’autonomia regionale.

Perché il processo si è estinto?

Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo, costituito in giudizio, ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

La Corte ha valutato la legittimità delle norme?

No. Si tratta di una pronuncia di rito, che non entra nel merito delle questioni sollevate.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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