Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con l’ordinanza n. 196 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione autonoma Sardegna contro l’art. 28, comma 1, del «decreto sicurezza» (d.l. n. 113 del 2018), in tema di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Sardegna aveva impugnato in via principale numerose disposizioni del d.l. n. 113 del 2018 (legge n. 132 del 2018), tra cui l’art. 28, comma 1, che introduceva nell’art. 143 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) un nuovo comma 7-bis sui poteri sostitutivi del prefetto nei comuni con situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate.

La questione di legittimità costituzionale

La ricorrente censurava l’art. 28, comma 1, in riferimento a un ampio ventaglio di parametri (artt. 3, 5, 23, 25, 27, 77, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre allo Statuto speciale per la Sardegna e alle relative norme di attuazione), lamentando la lesione della competenza regionale primaria in materia di ordinamento degli enti locali e dell’autonomia finanziaria.

La decisione della Corte

La Corte, riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato estinto il processo. L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, che fa venir meno l’interesse alla decisione di merito.

Il principio

Il giudizio costituzionale in via principale può concludersi senza una pronuncia di merito quando interviene una causa di estinzione del processo: in tal caso la Corte si limita a prenderne atto, senza valutare la fondatezza delle censure.

Domande e risposte

La Corte ha deciso se l’art. 28 fosse o no legittimo?

No. Con questa ordinanza la Corte non ha valutato il merito: ha solo dichiarato estinto il processo per il ricorso della Sardegna.

Che cosa significa «estinzione del processo»?

È la chiusura del giudizio senza decisione sulla questione, di regola a seguito di rinuncia al ricorso; la disposizione impugnata resta quella vigente, salvo eventuali pronunce su ricorsi paralleli.

La questione era collegata ad altre decisioni?

Sì: l’art. 28 del decreto era impugnato anche da altre Regioni e su di esso la Corte si è pronunciata, in particolare, con la sentenza n. 195 del 2019.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.