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La Corte accoglie il conflitto promosso dalla Valle d’Aosta: non spettava allo Stato adottare unilateralmente il decreto di riordino delle Camere di commercio nelle parti applicabili alla Camera Valdostana, senza rispettare la procedura rinforzata prevista dallo Statuto speciale.
Di cosa si tratta
Un decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2018 aveva ridotto e riorganizzato le Camere di commercio su tutto il territorio nazionale, incidendo anche sulla Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. La Valle d’Aosta ha contestato l’applicazione di quel decreto alla propria realtà, rivendicando la competenza primaria in materia camerale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione autonoma Valle d’Aosta ha promosso conflitto di attribuzione lamentando la violazione dell’art. 48-bis del proprio Statuto speciale, del principio di sussidiarità (art. 118 Cost.) e del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), in relazione alle competenze statutarie e all’art. 117, commi terzo e quarto, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare il decreto ministeriale, limitatamente agli artt. 6 e 7 nelle parti applicabili alla Regione e agli Allegati A), C) e D) riferiti alla Camera Valdostana, e ha annullato per l’effetto il decreto in parte qua.
Il principio
Lo Stato non può incidere unilateralmente sulle competenze di una Regione a Statuto speciale in materia di Camere di commercio senza rispettare la procedura rinforzata di partecipazione prevista dallo Statuto e i principi di leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa ha deciso in concreto la Corte?
Ha stabilito che il decreto statale non poteva applicarsi alla Camera Valdostana nelle parti contestate e lo ha annullato limitatamente a quelle parti.
Perché la Valle d’Aosta ha un trattamento speciale?
Perché gode di competenza primaria in materia camerale in forza dello Statuto speciale e di norme di attuazione, che impongono allo Stato una procedura rinforzata per modificarne le funzioni.
Lo Stato si era costituito in giudizio?
No, lo Stato non si è costituito; la Corte ha comunque esaminato e accolto il ricorso della Regione.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — fondamento dell’autonomia e della leale collaborazione invocate dalla Regione
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative richiamato dalla ricorrente
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarità nell’allocazione delle funzioni
- Art. 120 della Costituzione — principio di leale collaborazione tra Stato e Regione
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