Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte respinge le censure della Regione Veneto contro le norme della legge di bilancio 2018 sul finanziamento dell’assistenza agli alunni con disabilità. La previsione di un contributo per il solo 2018 non viola di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2018 ha rifinanziato, per il solo anno 2018, un contributo alle Regioni per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, funzioni trasferite alle Regioni nel processo di riordino delle Province. Il Veneto contestava la mancata stabilizzazione del finanziamento e altre disposizioni connesse.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, commi 70, 679, 682 e 683, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 32, 38, 81, 97, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando lesione dell’autonomia finanziaria e dei principi a tutela delle persone con disabilità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 119 Cost. sul comma 70 e non fondate tutte le altre questioni.

Il principio

Il rifinanziamento solo annuale di una funzione trasferita non lede di per sé l’autonomia regionale né i diritti delle persone con disabilità: la scelta di stanziare risorse anno per anno rientra nella discrezionalità del legislatore, fermi restando i livelli essenziali delle prestazioni e gli altri strumenti di finanziamento.

Domande e risposte

Cosa contestava la Regione Veneto?

Soprattutto che il contributo per l’assistenza agli alunni con disabilità fosse previsto solo per il 2018 e non stabilizzato per gli anni successivi.

Perché la Corte ha respinto le censure?

Perché lo stanziamento annuale rientra nella discrezionalità del legislatore e non comprime, di per sé, l’autonomia finanziaria regionale né i diritti tutelati.

Le funzioni di assistenza restano alle Regioni?

Sì: la decisione non incide sul trasferimento delle funzioni, ma solo sulla legittimità delle modalità di finanziamento contestate.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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