Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione sulla legge della Regione Calabria n. 30 del 2019, che modificava le misure di contenimento della spesa regionale.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava una legge della Regione Calabria che modificava precedenti misure di contenimento della spesa pubblica regionale. Il Governo riteneva che le modifiche allentassero quei vincoli, con possibili effetti sull’equilibrio di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Calabria n. 30 del 2019, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando il pregiudizio all’equilibrio di bilancio e al buon andamento.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma. Quanto agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, ha respinto le censure interpretando la legge, anche alla luce della relazione finanziaria di accompagnamento, nel senso che le disposizioni non possono comportare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale: le questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.
Il principio
Interpretata in conformità alla clausola di invarianza finanziaria e alla relazione finanziaria di accompagnamento, la legge regionale non implica spese ulteriori a carico del bilancio: così intesa, è compatibile con i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio e il buon andamento.
Domande e risposte
Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?
Significa che la norma è salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte: qui, nel senso che non può comportare aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.
Che rilievo ha avuto la relazione finanziaria?
Ha confermato l’invarianza finanziaria della legge, contribuendo a un’interpretazione conforme a Costituzione; la Corte ha notato che il ricorrente non l’aveva considerata.
Tutte le censure sono state respinte?
La censura sull’art. 117, terzo comma, è stata dichiarata inammissibile; quelle sugli artt. 81 e 97 sono state respinte nei sensi indicati in motivazione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — parametro evocato sull’equilibrio di bilancio
- Art. 97 della Costituzione — parametro evocato sul buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — parametro la cui censura è stata dichiarata inammissibile
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.