Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2282 c.c. Ripartizione dell’attivo

In vigore

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

In sintesi

  • Cancellazione della s.s.: la liquidazione si chiude con la cancellazione della società quando è ultimata la ripartizione dell'attivo.
  • Soggetti legittimati: la cancellazione è richiesta dai liquidatori o, in mancanza, da uno o più soci.
  • Effetti dell'estinzione: con la cancellazione la s.s. si estingue, fermo restando quanto previsto dall'art. 2279 c.c. per le azioni residue dei creditori.
Indice dei contenuti

L'art. 2282 c.c. disciplina la fase conclusiva della liquidazione della s.s.: terminata la ripartizione dell'attivo, i liquidatori (o i soci) richiedono la cancellazione della società, che produce l'estinzione dell'ente. La norma va letta insieme all'art. 2279 c.c., che consente comunque ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci anche dopo la cancellazione.

La chiusura della liquidazione e la cancellazione

La fase di liquidazione si chiude con il completamento di tutte le operazioni liquidatorie: pagamento dei debiti, riscossione dei crediti, distribuzione del residuo ai soci, approvazione del rendiconto. A questo punto i liquidatori devono provvedere alla cancellazione della società. Per la s.s. che non esercita attività commerciale e non è iscritta nel Registro Imprese, la cancellazione formale può avvenire attraverso un atto notarile di scioglimento e dichiarazione di cessazione attività da comunicare alle autorità competenti (Agenzia delle Entrate, INPS). Per le s.s. che svolgono attività commerciale ed eventualmente iscritte nel Registro Imprese, la cancellazione avviene con il deposito della domanda di cancellazione presso il Registro Imprese ex art. 2191 c.c.

Soggetti legittimati alla richiesta di cancellazione

La domanda di cancellazione spetta in primo luogo ai liquidatori, come atto conclusivo del loro mandato. Se i liquidatori sono inadempienti o impossibilitati, possono agire i soci. Non è previsto un termine di legge entro cui deve avvenire la cancellazione dopo la chiusura della liquidazione: tuttavia, un ritardo non giustificato espone i liquidatori a responsabilità per i danni causati dalla persistenza formale di una società già estinta nella sostanza (es. costi fiscali, responsabilità per atti compiuti nel nome di una società priva di attività).

Effetti della cancellazione: l'estinzione

Con la cancellazione la s.s. si estingue come soggetto giuridico: cessa ogni sua legittimazione attiva e passiva, i rapporti giuridici pendenti si trasferiscono ai soci (successione universale pro quota nei debiti e nei crediti non definiti in sede di liquidazione). Tuttavia, come chiarito dall'art. 2279 c.c., i creditori insoddisfatti mantengono il diritto di agire contro i soci illimitatamente responsabili e contro i soci distributari: la cancellazione non è uno strumento per sottrarsi ai creditori non soddisfatti. Per le s.p.a. e s.r.l. il principio è analogo (art. 2495 c.c.), con la differenza che nelle società di capitali la responsabilità dei soci per i debiti residui è limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione.

Coordinamento con il CCII

Nel contesto della liquidazione controllata (D.Lgs. 14/2019 CCII), la cancellazione della s.s. avviene all'esito della procedura concorsuale, su decreto del giudice delegato. Gli effetti sono analoghi ma la procedura è diversa: la chiusura è giudiziale, non volontaria. Anche in questo caso, il giudice può concedere l'esdebitazione ai soci in buona fede (artt. 278 ss. CCII), liberandoli dai debiti residui non coperti dall'attivo liquidato.

Domande frequenti

Dopo la liquidazione della s.s., chi deve richiedere formalmente la cancellazione?

I liquidatori, come atto conclusivo del loro mandato. Se i liquidatori non provvedono, possono farlo i soci. La cancellazione perfeziona formalmente l'estinzione della società, che nella sostanza era già avvenuta con la chiusura della liquidazione.

Con la cancellazione della s.s. i creditori non possono più agire?

Non è così. L'art. 2279 c.c. consente ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci illimitatamente responsabili e contro i soci distributari (entro i limiti di quanto ricevuto) anche dopo la cancellazione, entro cinque anni.

Se la s.s. non era iscritta nel Registro Imprese, come si cancella?

Per la s.s. non iscritta nel Registro Imprese (es. s.s. di tipo civile/agricolo), la cancellazione formale avviene con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e agli altri enti competenti, e con un atto che documenti la chiusura della liquidazione. Non è richiesto il deposito al Registro Imprese.

I debiti non definiti della s.s. al momento della cancellazione passano ai soci?

Sì. Con l'estinzione della s.s., i rapporti giuridici pendenti (debiti e crediti residui non definiti in sede di liquidazione) si trasferiscono ai soci in proporzione alle quote. I creditori possono quindi agire direttamente contro i soci per i debiti non soddisfatti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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