Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2279 c.c. Divieto di nuove operazioni
In vigore
I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni. Contravvenendo a tale divieto, essi rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 2279 c.c. tutela i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nel corso della liquidazione della s.s.: possono agire contro i soci illimitatamente responsabili per le somme non coperte dall'attivo liquidato, e contro i soci che hanno ricevuto distribuzioni di liquidazione entro i limiti di quanto percepito. La norma coordina la tutela dei creditori con la chiusura della liquidazione.
Le azioni dei creditori insoddisfatti dopo la liquidazione
La chiusura della liquidazione e l'estinzione della s.s. non significano automaticamente la liberazione dei soci dai debiti sociali residui. L'art. 2279 c.c. prevede due distinte azioni a tutela dei creditori rimasti insoddisfatti: (a) azione contro i soci illimitatamente responsabili: i soci che, ai sensi degli artt. 2267-2268 c.c., rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, rispondono anche delle obbligazioni residue dopo la chiusura della liquidazione. Il creditore sociale che non ha ricevuto soddisfazione integrale durante la liquidazione può quindi agire contro questi soci per il residuo, entro il limite del proprio credito originario. (b) azione contro i soci che hanno ricevuto distribuzioni: anche i soci che normalmente non rispondono illimitatamente (es. per effetto di patto limitativo opponibile) ma che hanno ricevuto somme nella ripartizione finale possono essere convenuti dal creditore insoddisfatto, ma solo entro il limite di quanto ricevuto in sede di liquidazione. Si tratta di una forma di responsabilità limitata e residuale.
Il limite dell'azione verso i soci distributari
La responsabilità dei soci che hanno ricevuto somme in sede di liquidazione è limitata all'importo effettivamente percepito: il creditore non può pretendere più di quanto il socio abbia incassato dalla liquidazione. Questa regola è ispirata al principio che chi ha beneficiato dell'attivo sociale non può sottrarsi ai creditori che non sono stati soddisfatti. Si tratta di una responsabilità in buona fede: se il socio riceve la distribuzione ignorando l'esistenza di creditori insoddisfatti, risponde comunque (a differenza del principio generale del pagamento dell'indebito, che richiede la mala fede per certi effetti restitutori). Non si applica se il creditore avrebbe potuto partecipare alla liquidazione ma ha colposamente omesso di presentarsi.
La prescrizione quinquennale
L'art. 2279 comma 2 prevede che queste azioni si prescrivano in cinque anni dalla data in cui la cancellazione della società (o l'equivalente formale per la s.s.) è divenuta opponibile ai creditori. La prescrizione breve ha lo scopo di evitare che i soci e gli ex-soci rimangano esposti a pretese indefinitamente nel tempo dopo la chiusura della società. Per la s.s., che non è iscritta nel Registro Imprese (salvo eserciti attività commerciale), il dies a quo della prescrizione è la chiusura effettiva della liquidazione comunicata ai creditori con i mezzi idonei.
Coordinamento con la liquidazione controllata (CCII)
Nel contesto della liquidazione controllata (D.Lgs. 14/2019 CCII), le azioni contro i soci sono disciplinate in modo organico dalla procedura concorsuale: i creditori concorrono nell'ambito della procedura, e le distribuzioni ai soci avvengono solo dopo il soddisfacimento integrale dei creditori ammessi. La norma dell'art. 2279 c.c. mantiene rilevanza per le liquidazioni ordinarie non concorsuali e per i crediti sorti dopo la chiusura della procedura concorsuale.
Domande frequenti
Se la s.s. è chiusa e i miei crediti non sono stati pagati, posso agire contro i soci?
Sì. L'art. 2279 c.c. consente ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci illimitatamente responsabili per il residuo non coperto dalla liquidazione. L'azione si prescrive in cinque anni dalla chiusura della liquidazione.
Un socio che ha ricevuto 50.000 euro dalla liquidazione risponde dei debiti sociali residui?
Sì, ma solo fino a 50.000 euro (il limite di quanto ricevuto). Il creditore sociale insoddisfatto può agire contro i soci distributari entro questo limite, anche se normalmente quei soci non erano illimitatamente responsabili.
Entro quanto tempo devo agire contro i soci dopo la chiusura della s.s.?
Cinque anni dalla chiusura della liquidazione (o dalla cancellazione opponibile ai creditori). Trascorso questo termine, l'azione si prescrive e i soci non possono più essere perseguiti per i debiti sociali residui.
Il creditore che non si è presentato alla liquidazione può comunque agire dopo?
In linea di principio sì, ma la condotta del creditore che ha omesso colposamente di partecipare alla liquidazione potrebbe ridurre o escludere il suo diritto di agire successivamente, secondo il principio di buona fede e correttezza. Il giudice valuta caso per caso.