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La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i due processi promossi dalla Regione Toscana contro la legge di bilancio 2019 in tema di concorsi pubblici unici e graduatorie, dopo la rinuncia della Regione ai ricorsi e l’accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Di cosa si tratta
La Regione Toscana aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 che prevedevano concorsi pubblici unici a livello nazionale e regole sull’uso delle graduatorie. Prima della decisione nel merito, la Regione ha rinunciato ai ricorsi, anche perché lo Stato aveva riconosciuto l’inapplicabilità alle Regioni di parte delle norme e altre erano state nel frattempo abrogate.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. legge n. 26 del 2019), in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., per asserita lesione della competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa e del principio di leale collaborazione. Giudice del giudizio era la stessa Corte, adita in via d’azione dalla Regione Toscana.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. La rinuncia ai ricorsi da parte della Regione, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito, determina infatti l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito delle questioni quando le parti abbandonano concordemente il contenzioso.
Domande e risposte
Perché la Corte non ha deciso nel merito?
Perché la Regione Toscana ha rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato la rinuncia: in questi casi il processo si estingue senza una pronuncia sulla legittimità delle norme.
Cosa significa «estinzione del processo»?
Significa che il giudizio si chiude per una causa diversa dalla decisione sul merito — qui la rinuncia accettata — e le norme impugnate restano nel loro stato senza alcun giudizio della Corte.
Le norme impugnate erano ancora in vigore?
Parte delle disposizioni sulle graduatorie era stata abrogata e lo Stato aveva riconosciuto l’inapplicabilità alle Regioni di altre previsioni: ciò ha favorito la rinuncia ai ricorsi.
Norme collegate
- Art. 5 della Costituzione — Principio di unità della Repubblica e autonomie locali, evocato dalla Regione.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, tra i parametri invocati.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, cuore delle censure regionali.
- Art. 118 della Costituzione — Funzioni amministrative, richiamato a tutela delle attribuzioni regionali.
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